Nel respingere lappello avverso la sentenza di primo grado il Consiglio di Stato ribadisce i principi in materia di giudizio di anomalia, ed in particolare quello per cui la verifica sullanomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dellofferta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto lofferta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dellappalto.
Ecco quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 09/08/2021, n.5795:
7.2. Le pur articolate censure che residuano riguardano a questo punto tutte soltanto la correttezza della valutazione di non congruità dellofferta formulata dallappellante: esse sono infondate alla stregua delle osservazioni che seguono.
7.2.1. Deve ribadirsi che secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il giudizio di anomalia dellofferta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dellofferta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto lofferta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dellappalto, trattandosi pertanto di una globale e sintetica valutazione, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1361); del resto la ratio di tale valutazione è quello di evitare, da un lato, affidamenti ad offerte che nel loro complesso non appaiono suscettibili di buon esito riguardo agli interessi pubblici perseguiti e, dallaltro, comportamenti di dumping contrari al principio di libera concorrenza in un mercato regolato, senza in alcun modo pregiudicare il confronto concorrenziale fra le diverse possibili tecnologie e strategie imprenditoriali e senza, evidentemente, sovrapporsi alla necessità di un costante monitoraggio amministrativo e di un efficace presidio giurisdizionale della successiva fase attuativa, posto che la bontà dellesecuzione del rapporto contrattuale-e quindi la realizzazione dellinteresse pubblico perseguito- non sono necessariamente rapportate al maggiore costo dellofferta prescelta (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 6969).
Con riguardo alla posizione dellamministrazione appaltante la verifica dellanomalia dellofferta costituisce espressione della sua ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di manifesto e decisivo travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437), con lulteriore conseguenza che il giudice di legittimità non può sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1554).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/08/2021 di Roberto Donati

