La presenza di errore materiale in fase di offerta può essere sanata soltanto se sia univocamente riconoscibile come tale: tanto afferma il Tar Lazio Roma, sezione terza-quater, con la sentenza del del 14 luglio 2021 n. 8420.
Nella fattispecie in esame il ricorrente eccepiva come la stazione appaltante avesse introdotto una modifica essenziale della lex specialis, con unità di misura indicata in millìlitri anziché in pezzi al fine dellindividuazione del fabbisogno e del prezzo a base dasta, prima attraverso pubblicazione di chiarimenti e infine con rettifica.
In un allegato al disciplinare di gara si indicava «Pz» (pezzi) come unità di misura di riferimento, mentre un allegato al capitolato tecnico precisava che lunità di misura era quella del millìlitro.
Da questa difformità, secondo il ricorrente, scaturiva lerrore di caricamento dellofferta che ha portato infine allesclusione.
I giudici si sono soffermati sul tema della rettifica dellerrore materiale affermando che ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che lespressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale.
Deve trattarsi dunque, di un «errore ostativo», conseguenza di una svista tale da determinare una divergenza tra manifestazione della volontà esternata nellatto e volontà sostanziale dellautorità emanante, rilevabile oggettivamente dallatto stesso e riconoscibile come errore palese, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo.
Requisito sufficiente è quindi la riconoscibilità ad escludere linsorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dellatto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nellatto a ciò che risulti effettivamente voluto.
Conclude infine il Tar stabilendo che la eventuale rettifica di tali errori può essere considerata ammissibile a condizione che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dellofferta, risultando altrimenti violati la par condicio, laffidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sulleffettiva volontà dellofferente.
La redazione di TUTTOGARE PA

