Errore della piattaforma e incertezza sulla provenienza dell’offerta

Lug 29, 2021

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Il Tar Abruzzo si esprime su un caso in cui emergono sia problemi di funzionamento della piattaforma telematica (che attribuisce al Consorzio concorrente unaltra denominazione) sia elementi di incertezza sulla provenienza dellofferta.

A seguito di questi eventi il Consorzio viene escluso dalla procedura aperta.

Lesclusione viene sancita perché il concorrente partecipante è stato individuato dalla piattaforma in unaltra società a causa di un problema tecnico imputabile al gestore del sistema telematico.

Vi è stato un errore di sistema che non ha riconosciuto quale concorrente il Consorzio, bensì un diverso soggetto.

Tar Abruzzo, LAquila, Sez. I, 28/ 07/ 2021, n. 403 accoglie il ricorso avverso lesclusione:

Del resto, lintera documentazione amministrativa presentata in gara è univocamente riferita al solo Consorzio, senza che vi sia il minimo accenno alla società ………… …..

A tal proposito, quindi, appare utile sottolineare che lincertezza assoluta sulla provenienza dellofferta affermata dallAmministrazione sussiste solo nei casi in cui non sia possibile stabilire con apprezzabile grado di sicurezza a chi attribuire la paternità della stessa. Tuttavia nella specie non ricorre una simile circostanza posto che è la stessa Stazione Appaltante a riferire la documentazione depositata solo al Consorzio ricorrente e alla consorziata esecutrice ………., dunque non vi è incertezza su chi siano gli operatori economici che si sono vincolati nei confronti dellASL.

Inoltre, tutta la documentazione caricata per la partecipazione alla gara è stata sottoscritta dal Consorzio ricorrente. Come noto, la sottoscrizione costituisce la modalità con la quale viene garantito che lofferta provenga da quel determinato soggetto ed è idonea a vincolarlo. Dalla sottoscrizione deriva quindi un nesso indissolubile e incontestabile – avente piena efficacia giuridica – tra lofferente e il contenuto dellofferta in grado di vincolare lautore al contenuto del documento per assicurare la serietà, laffidabilità e linsostituibilità della stessa.

Sicché, anche valorizzando la sottoscrizione dellofferta, operata dal solo Consorzio, non è possibile dubitare della provenienza della stessa.

Giova, infine, richiamare anche un recentissimo parere reso dallANAC (Delibera n. 98 del 3 febbraio 2021), nel quale lAutorità ha ritenuto illegittima lesclusione di un concorrente laddove, in base alle circostanze concrete, lofferta risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato operatore economico. Infatti, rispetto a mere irregolarità formali deve prevalere il superiore interesse dellamministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nellambito della documentazione prodotta.

2.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto e, come era già stato ordinato in sede cautelare, i dati relativi alla società ………, in quanto riconducibili al Consorzio ricorrente, devono essere considerati prodotti da questultimo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/07/2021 di Roberto Donati