Il Tar Trento affronta una fattispecie in cui Il ricorrente fonda la propria domanda sulla necessità di acquisire i documenti richiesti, relativi alla gara dalla quale è stato escluso, per tutelare i propri interessi giuridici.
La domanda di accesso, nel caso di specie, viene dunque proposta per finalità difensive in relazione alla gara in questione.
Secondo i Giudici risulta evidente che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dalleventuale accoglimento del ricorso, perché i documenti richiesti non potrebbero essere in alcun modo utilizzati nellambito di un giudizio che si è ormai concluso con sentenza divenuta irrevocabile, né a diversa conclusione può giungersi per il sol fatto che il ricorrente, al fine di acquisire la documentazione richiesta, ha proposto anche unistanza di accesso FOIA.
La giurisprudenza in materia, infatti, si legge in Sentenza, chiarisce come laccesso civico generalizzato ex art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 soddisfi lesigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico (C.d.S., Sez. VI, n. 5702/2019).
Per concludere, laccesso civico non è utilizzabile come surrogato dellaccesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di questultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle istanze di accesso e nel ricorso, non è riscontrabile nella fattispecie di cui è causa.
Autore: Redazione TuttoGare del 26/07/2021

