Con la sentenza n. 5077 del 2 luglio 2021, il Consiglio di Stato è tornato a parlare di giudizio di anomalia, precisando come costituisca manifestazione del potere tecnico-discrezionale riservato alla PA e per tale motivo insindacabile a meno di manifesta erroneità, irragionevolezza e/o inadeguatezza dellistruttoria senza che possa essere sostituita alla verifica compiuta dallAmministrazione unautonoma valutazione di congruità delle offerte da parte del concorrente controinteressato o del giudice.
Nel dispositivo i Giudici specificano inoltre come lesame dellofferta anomala non vada effettuato sulle singole voci bensì complessivamente, portando ad un giudizio complessivo in quanto eventuali inesattezze o inadeguatezze di singole voci sarebbero irrilevanti ai fini dellesclusione dalla gara.
Nella fattispecie, secondo i Giudici, il procedimento di verifica dellanomalia dellofferta è dunque risultato immune dai vizi denunciati e lesito della verifica non presenta macroscopiche illogicità ed arbitrarietà.
Il ricorso è stato, dunque, rigettato.
Autore: Redazione TuttoGare del 19/07/2021

