Il Tar Firenze, con Sentenza del 21 Aprile 2021 n.557, si è espresso su uno degli argomenti che destano maggiori dubbi in merito allutilizzo delle piattaforme telematiche, ovvero la possibilità di esclusione delloperatore economico causa illeggibilità dellofferta caricata a sistema.
Nella fattispecie trattata la ricorrente impugnava la sua esclusione dalla gara, affermando di aver regolarmente caricato lofferta tecnica ed economica sulla piattaforma, ricevendone conferma mediante apposita PEC inviata dal sistema e, tuttavia, di essere poi stata esclusa perché la proposta economica sarebbe risultata illeggibile per ragioni ignote e ad essa non imputabili.
La Stazione appaltante, di contro, produceva la dichiarazione del gestore della piattaforma sulla quale la gara aveva luogo, da cui si evinceva come il ricorrente, pur avendo caricato il modello di offerta economica in piattaforma, aveva omesso di inserire la percentuale di ribasso nellapposito modulo, presente nella sezione Offerta Economica, nonché di confermare lofferta premendo sul pulsante presente in fondo alla schermata del pannello di gara. Tale dichiarazione, secondo i Giudici, aveva efficacia probatoria a tutti gli effetti, in primis in quanto proveniente da soggetto incaricato di pubblico servizio, e in secondo luogo alla luce delle difese svolte dalla ricorrente, basate essenzialmente sulle comunicazioni di conferma ad essa pervenute dal sistema le quali, tuttavia, attestavano lavvenuto caricamento del documento contenente lofferta economica (mai messo in discussione) ma non il fatto che il contenuto dello stesso sia stato inserito nelle forme previste dai documenti di gara.
Il TAR ha dunque concluso su come la illeggibilità della offerta presentata dalla concorrente sia dipesa da errori dalla stessa commessi nella esecuzione degli adempimenti digitali necessari al suo perfezionamento e non ad una falla della piattaforma digitale.
Autore: Redazione TuttoGare del 23/06/2021

