La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore

Giu 8, 2021

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La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore (cfr. art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016): un obbligo di adozione di un CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile avrebbe leffetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali e si porrebbe, pertanto, in tensione con i fondamentali ed inderogabili valori giuridici unionali e nazionali di massima apertura del mercato degli appalti pubblici.

Questo quanto affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/ 06/2021, n. 4353, nellaccogliere lappello :

5.Con riferimento alle censure riproposte, il Collegio osserva sinteticamente, in ossequio al dovere stabilito dallart. 3, comma 2, c.p.a. e, per così dire, vieppiù rafforzato dallart. 120, comma 10, c.p.a., quanto segue.

5.1. Lappellante, avente veste giuridica di cooperativa sociale, ben può partecipare alle gare pubbliche (cfr. art. 3, comma 1, lett. p), nonché art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016; in precedenza, v. art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006), ivi incluse quelle in tema di rifiuti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3571), in considerazione del valore fondamentale costituito dalla massima apertura al mercato delle procedure pubbliche di selezione del contraente, cui è informata lintera legislazione unionale e nazionale in subiecta materia.

5.2. La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore (cfr. art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016): non solo ciò è naturaliter coerente con la natura giuridica dellimpresa, con la relativa connotazione sociale e, a monte, con il rapporto biunivoco che lega forma giuridica cooperativa e contrattazione collettiva applicabile, ma un obbligo (che si volesse trarre implicitamente dalla lex specialis) di adozione di un CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile avrebbe leffetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali e si porrebbe, pertanto, in tensione con i fondamentali ed inderogabili valori giuridici unionali e nazionali di massima apertura del mercato degli appalti pubblici.

5.3. Di converso, parte ricorrente in prime cure non ha convincentemente dimostrato la violazione, da parte dellappellante, del CCNL da essa applicato, essendo alluopo necessaria unevidenza matematica e, per così dire, liquida dellinosservanza, invero non recata dalla relazione prodotta dalla xxxx.

Non vale, in proposito, il riferimento alle Tabelle ministeriali di cui allart. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016, aventi valenza statistica generale circa il costo medio del lavoro, ma proprio per questo prive di carattere cogente, essendo ben possibile che il costo del lavoro di un singolo operatore economico diverga dal costo medio (ad esempio, per la fruizione di regimi fiscali di favore); peraltro, la lex specialis escludeva dal ribasso dasta i soli oneri per la sicurezza.

5.4. Neppure può sostenersi che ladozione del CCNL di settore, in quanto in tesi recante condizioni deteriori per il trattamento economico del personale rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato dallappellata, integri unimplicita violazione della clausola sociale prevista dallart. 14 del capitolato (a sua volta applicativo dellart. 50 d.lgs. n. 50 del 2016): come più volte affermato in giurisprudenza, infatti, il dovere dellaggiudicatario di riassorbimento del personale dellappaltatore uscente non è assoluto ed incondizionato, ma è, di contro, funzione delle effettive possibilità dellimpresa subentrante.

La cosiddetta clausola sociale, invero, strutturalmente opera:

– allinterno del margine di autonoma articolazione imprenditoriale dellaggiudicatario, senza determinarne una autoritativa conformazione ab externo (che, a tacer daltro, cozzerebbe con la stessa logica del ricorso al mercato e con la sovra-ordinata mens legis di massima apertura alla concorrenza);

– nellambito dellinquadramento lavoristico applicato dallaggiudicatario ai propri dipendenti, in base alle vigenti condizioni contrattualistiche.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/06/2021 di Roberto Donati