Una recente sentenza del TAR Veneto ha affrontato la questione della possibilità che una stazione appaltante utilizzi, nella stessa procedura di gara, due diverse formule matematiche alternative per la valutazione dellofferta economica.
Nella prassi, la scelta delle formule da utilizzare per attribuire i punteggi di tipo quantitativo è prerogativa della stazione appaltante, che individua la più consona al raggiungimento dellobiettivo prefissato.
La sentenza del TAR in esame, ha affrontato una fattispecie in cui nella lex specialis , che prevedeva presentazione di offerte al rialzo, si presumeva che nel caso in cui ci fosse stata anche una sola offerta di importo superiore al prezzo a base dasta, si sarebbe applicata una formula inversamente proporzionale anziché lineare.
Il Giudice ha ritenuto legittima tale impostazione, in quanto nel caso in esame la scelta di un doppio criterio non comportava, per loperatore concorrente, limpossibilità di formulare una offerta ponderata tenuto conto del fatto che la stazione appaltante si fosse autovincolata nel bando a utilizzare luna o laltra formula in base alla presenza o, di contro, assenza di offerte al rialzo.
Poiché, infine, non venivano presentate offerte al rialzo, la stazione appaltante applicava la formula cd. Lineare.
Il Tar ha inoltre evidenziato come, indipendentemente dal criterio di valutazione dellofferta economico scelto dallente appaltante, esista sempre una incognita per i concorrenti, data limpossibilità di conoscere e prevedere le scelte fatte dagli altri operatori nella stessa procedura.
Secondo il TAR Veneto, per concludere, in assenza di norme che lo vietino, è possibile utilizzare più formule di valutazione delle offerte economiche applicabili alternativamente, a condizione che gli ambiti di applicazione di ciascuna di esse risultino predeterminati e distinti tra loro.
Autore: Redazione TuttoGare del 19/05/2021

