La recente sentenza del T.A.R. Umbria (sez. I, 28 aprile 2021, n. 275) , richiama il RUP sulla circostanza che, qualora offerta e prezzo ottengano un punteggio superiore ai 4/5, egli è obbligato ad effettuare la verifica sulla congruità dellofferta richiedendo le canoniche giustificazioni ai sensi dell art. 97 del Codice.
Nella fattispecie in questione, la legge di gara prevedeva lattribuzione per il punteggio tecnico di massimo 70 punti, di cui 56 attribuiti in base a criteri di valutazione tabellari e 14 a criteri di valutazione discrezionali (collocandosi la soglia dei quattro quinti a 56 punti), mentre per il punteggio economico potevano essere attribuiti al massimo 30 punti (con conseguente soglia dei quattro quinti a 24 punti).
Secondo quanto emerso dalla determinazione di aggiudicazione, lRTI aggiudicatario avrebbe ottenuto un punteggio tecnico pari a 63,91 (50,66 +13,25) e un punteggio economico pari a 24,75: entrambi tali valori risultati superiori ai quattro quinti del punteggio massimo.
Il Giudice si è quindi così espresso: … devono conseguentemente essere annullati gli atti oggetto di impugnazione, con obbligo per la Stazione appaltante di esperire, entro il termine di giorni 30 o il diverso termine previsto dai regolamenti alla stessa applicabili, la verifica della congruità dellofferta dellRTI controinteressato ai sensi dellart. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, procedendo poi nella rinnovazione del procedimento a partire da detta fase, con le ulteriori determinazioni del caso.
Autore: Redazione TuttoGare del 13/05/2021

