Nellaccogliere il ricorso avverso il bando e disciplinare di gara il Tar Campania ricorda che la richiesta di fatturato quale requisito di partecipazione soggiace ai limiti dellarticolo 83 del Codice.
La ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe immotivatamente fissato il requisito relativo al fatturato specifico ben oltre il limite previsto dallart. 83 del Codice dei Contratti, richiamato dalla disciplina di gara.
La S.A., infatti, ha calcolato il fatturato triennale necessario per partecipare alla gara nella misura del doppio del valore stimato dellappalto, riferendo tuttavia questultimo non al triennio bensì allimporto quinquennale, in relazione allintero importo a base dasta per tutta la durata dellappalto.
Ed invero, a fronte di un importo contrattuale annuo messo a base di gara per il lotto in questione pari ad €. 4.477.500 nel quinquennio – ossia €. 895.500 (€. 4.475.000/5) per ciascun anno e €. 2.686.500 (895.500×3) nel triennio – la S.A. ha invece richiesto un fatturato nel triennio pari a €. 8.955.000 (€. 4.475.000×2), superiore allimporto massimo richiedibile, in quanto superiore al doppio del corrispondente importo triennale, pari a €. 5.373.000 (€. 2.686.500×2).
Tar Campania, Napoli, Sez. V, 20/ 04/ 2021, n. 2497, come detto, accoglie il ricorso:
Il motivo è fondato.
Gioverà ricordare che lart. 83 del Codice dei Contratti prevede che le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dellappalto (cfr. commi 4, lettera a) e che Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dellappalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara (cfr. comma 5).
La norma che è contenuta nella richiamata disposizione limita espressamente lesercizio della discrezionalità della stazione appaltante sotto due profili, che operano alternativamente: il primo è di carattere quantitativo, prescrivendo che il fatturato richiesto non possa superare il doppio del valore stimato dellappalto, rapportato al periodo di riferimento; il secondo limite, invece, è di carattere sistematico e opera come eccezione che supera il primo, nel senso che lamministrazione può prevedere, in casi peculiari, una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo di cui si è detto ma una tale scelta, comportando un inevitabile restringimento della platea dei concorrenti, deve essere rigorosamente motivata, in modo che emerga la sua intrinseca ragionevolezza e proporzionalità rispetto alleffetto riduttivo della concorrenza che ne può conseguire, in relazione allinteresse pubblico che lamministrazione ha inteso salvaguardare.
Dunque ragionevolezza e proporzionalità della previsione derogatoria posta dalla lex specialis operano come limite mobile alla scelta discrezionale dellamministrazione, consentendo a questultima, alla stregua di una rigorosa motivazione, di superare il limite quantitativo (del doppio del fatturato specifico) che – in forza di una valutazione ex ante, presuntivamente operata dal legislatore – è in grado di comprovare la adeguatezza, sotto il profilo quantitativo, della misura in cui si è inteso circoscrivere la platea dei concorrenti.
Del resto, la pacifica giurisprudenza in tema di requisito di fatturato specifico, anche della Sezione, ha chiarito che, posto che lart. 83, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 2016 prevede tre classi di requisiti a dimostrazione della capacità economica e finanziaria e che quella relativa al fatturato minimo, tanto più se specifico, può effettivamente ridurre drasticamente la platea dei concorrenti, qualora lAmministrazione scelga tale ipotesi è tenuta ad indicarne le ragioni e tale motivazione va fornita indipendentemente dal rispetto del limite del doppio del valore stimato dellappalto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 19 gennaio 2018, n. 357; TAR Napoli, Sez. V, sent. 6 maggio 2019 n. 2435).
Va anche soggiunto che la norma àncora al fatturato minimo annuo e al valore stimato dellappalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso i termini su cui parametrare il requisito, di talché, ove il fatturato richiesto sia rapportato ad un arco temporale più lungo dellanno, il valore dellappalto corrispondente deve essere rapportato allequivalente arco temporale, consentendosi altrimenti alle amministrazioni, come perspicacemente rimarcato dalla difesa ricorrente, di far dipendere dalla durata dellappalto, da esse predeterminata a monte, lapplicazione, a valle, di requisiti più o meno rigorosi.
Nel caso allesame, a fronte di un importo triennale pari a €. 2.686.500, l…��.. – come anche ribadito col chiarimento n. 2 del 2 dicembre 2020 – ha richiesto il possesso di un fatturato complessivo nel medesimo arco temporale triennale, e segnatamente nel triennio 2017/2019, pari a euro 8.955.000, per il lotto 2, di talché il fatturato specifico nel triennio richiesto risulta superiore al doppio del corrispondente importo dellappalto nel periodo di riferimento, senza che risultino rappresentate negli atti di gara circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento.
In tal modo operando – ovvero fissando requisiti eccedenti la misura massima prevista dalla norma in assenza, tuttavia, di rigorosa motivazione – la stazione appaltante ha finito per restringere la platea dei concorrenti in maniera che appare affatto non giustificata, irragionevole e non necessaria.
Il motivo è dunque fondato.
A cura di Roberto Donati Giurisprudenzappalti 20/04/2021

