Linterpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata allinterpretazione letterale.
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato nellaccogliere lappello.
La controversia nasce sulla interpretazione eccesivamente estensiva dei requisiti di partecipazione che, sostiene lappellante, dovevano invece essere considerati ( ed applicati in fase di gara ) secondo la loro piana descrizione.
Così decide Consiglio di Stato, Sez. V, 31/ 03/ 2021, n.2710, accogliendo lappello:
Il motivo è fondato.
Ai sensi dellart. 4, lett. c) dellavviso pubblico per manifestazione di interesse, al fine di individuare gli operatori da individuare alla successiva procedura negoziata per laffidamento del servizio su cui si controverte, era inequivocabilmente indicato, quale requisito di partecipazione relativamente alla capacità tecnico-professionale, la previa Esecuzione di contratti, almeno 1, per prestazioni venti ad oggetto servizi di catalogazione nellambito del servizio bibliotecario nazionale per biblioteche e/o raccolte di materiale librario svolti con buon esito nel triennio 2015/2016/2017 per enti pubblici/aziende private, per un valore complessivo, con esclusione dellIVA, almeno pari ad € 100.000. La previsione della lex specialis faceva dunque riferimento solamente ai servizi di catalogazione e non ad altro.
Al riguardo, va confermato il principio (ex multis, Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540), dal quale non vi è ragione evidente di discostarsi, nel caso di specie, secondo cui la richiesta di servizi uguali, piuttosto che analoghi, rientra nellampia discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nellindividuazione dei requisiti speciali di partecipazione purché attinenti e proporzionati alloggetto dellappalto, tenendo presente linteresse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016).
Nel caso di specie la previsione dellavviso pubblico non era manifestamente sproporzionata – né irragionevole – sol che si consideri la peculiarità del servizio sia di catalogazione (oltre che di recupero catalografico e di altre tipologie di lavorazione catalografica) oggetto di affidamento, poiché richiedente un bagaglio di esperienza ed una idoneità tecnico-professionale specifici, di modo che è ragionevole che non sia stato ritenuto sufficiente lo svolgimento di attività similari o anche solo complementari.
In termini più generali, proprio alla luce del piano tenore testuale sopra riportato della legge di gara non è dato cogliere il fondamento dellincertezza esegetica rilevata nella sentenza impugnata, dovendosi pertanto ribadire il generale principio (ex plurimis, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547) per cui devessere privilegiata, a tutela dellaffidamento delle imprese, linterpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca allintegrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale.
Inoltre, linterpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata allinterpretazione letterale.
Ciò al fine di garantire che le procedure concorsuali si svolgano secondo obiettivi principi di certezza e di trasparenza (id est, di verificabilità), i quali impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole della lex specialis di gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 31/03/2021 di Roberto Donati

