Nellesprimersi sul ricorso avverso esclusione comminata per mancato pagamento del versamento in favore dellANAC, il Tar Calabria indica cosa debba intendersi per avvio della procedura di gara.
La ricorrente sostiene infatti che, essendo stata avviata la procedura con determinazione dirigenziale del 28.12.2020, essa risulterebbe entrare nellambito di operatività dellesonero previsto dallart. 65, comma 1, del d.l. 19.5.2020 n. 34, convertito in l. 17.7.2020 n. 77, il quale dispone che Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui allarticolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 allAutorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 (…).
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30/ 03/ 2021, n. 713 respinge il ricorso con le seguenti motivazioni :
11.1- La censura è infondata.
11.2- Lart. 65, comma 1, del d.l. 19.5.2020 n. 34, convertito in l. 17.7.2020 n. 77 dispone che Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui allarticolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 allAutorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 (…).
11.3- Per avvio della procedura di gara deve intendersi la pubblicazione del bando di gara e non, invece, ladozione di atti interni, quali, come nella fattispecie, la determinazione a contrarre.
11.4- Verso tale conclusione depone anzitutto lart. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, il quale ancora chiaramente alla fase antecedente lavvio della gara latto con il quale le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti.
11.5- Peraltro, anche la giurisprudenza ha osservato che la determina a contrarre non ha una efficacia propriamente provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi quale atto presupposto suscettibile di autonoma impugnazione. In quanto precede lavvio della procedura di affidamento, lo stesso ha, invece, natura più propriamente endoprocedimentale e, quindi, di regola è inidoneo a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato. La sua funzione, infatti, attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dellAmministrazione nellambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dellente pubblico, esaurendo gli effetti allinterno dellAmministrazione stessa (T.A.R. Abruzzo, LAquila, 26 maggio 2014 n. 485; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 16 febbraio 2017 n. 53; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17.07.2017, n. 680) (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.9.2018, n.5380).
11.6- Per completezza si rileva che anche il Comunicato del Presidente dellANAC del 20.5.2020 ha osservato che per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare lofferta.
11.7- Pertanto, non rilevando, ai fini dellesclusione dalla contribuzione allANAC, il momento dellassunzione della determinazione a contrarre bensì la pubblicazione del bando di gara, il fatto che la prima sia stata adottata in data 28.12.2020 risulta irrilevante – in difetto di prova che il bando sia stato pubblicato entro il 31.12.2020 – ai fini di tale esenzione.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/03/2021 di Roberto Donati

