Il bando prevede che, in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà riportare lautentica della sottoscrizione.
La controinteressata avrebbe invece presentato, a corredo della propria offerta, una fideiussione priva dellautenticazione della sottoscrizione del garante.
Viene attivato soccorso istruttorio il cui esito viene contestato, insieme ad altri motivi, dalla ricorrente.
Tar Campania, Napoli, Sez. V, 17/ 03/ 2021, n. 1795 respinge il motivo ( ed il ricorso ).
Occorre anzitutto sgombrare il campo dal preteso vizio procedimentale imputato alla stazione appaltante che non avrebbe chiuso il procedimento aperto per effetto del soccorso istruttorio relativo alla richiesta di giustificare la rituale autentica della sottoscrizione della garanzia provvisoria offerta.
Sul punto, basta considerare che il soccorso, riferito alla sussistenza o meno di taluni incombenti documentali, non richiede, in caso di esito favorevole al concorrente, alcuna specifica motivazione, che di fatto resta assorbita nello stesso consentito prosieguo della procedura, a positivo riscontro della fornita integrazione documentale implicitamente ritenuta esaustiva; né si verte, nel caso in esame, di valutazioni discrezionali che impongano una motivazione sul punto, trattandosi invece, come detto, dellacquisizione (o meno) di mere integrazioni documentali.
Le quali, tuttavia, ben potranno costituire oggetto di sindacato di merito in caso di contestazioni di altri concorrenti, come appunto avvenuto nel presente giudizio, che potranno obiettare circa lesistenza e la congruità di tali riscontri.
Nel caso di specie, come detto, la concorrente xxxx ha prodotto le integrazioni richieste nel termine indicato, il che ha giustificato il prosieguo della procedura.
Con maggiore impegno esplicativo, la ricorrente principale oppone, tuttavia, che tali integrazioni sarebbero insufficienti, giacché comunque non darebbero conto dellautenticazione della garanzia provvisoria, che non sarebbe riconducibile a quella originaria, e comunque sarebbe stata rilasciata da soggetto diverso (………) da quello che aveva originariamente rilasciato la garanzia e la cui sottoscrizione non sarebbe legalizzata a termini della pertinente Convenzione dellAia, giacché formata a Malta e non munita della necessaria apostille.
Si tratta, come si vede, di contestazione riferita alla stessa validità della garanzia offerta (e non già alla mancata documentazione della stessa).
Al riguardo, deve anzitutto convenirsi con la parte controinteressata (cfr. memoria del 12 dicembre 2020) che, in base al disciplinare di gara, costituiva causa di esclusione lomessa allegazione di una cauzione provvisoria conforme con quanto prescritto dal codice dei contratti pubblici, che, tuttavia, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non richiede affatto lautentica della sottoscrizione, con la conseguenza che la presentazione di una cauzione non corredata da tale autentica non avrebbe potuto in ogni caso comportare lesclusione dalla procedura (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n. 4976/2017 e n. 3121/2018).
Tale argomento, ad avviso del Collegio, deve farsi valere, a maggior ragione, per l'apostille della autenticazione, che, per ragioni del tutto analoghe, non può richiedersi (e comunque non è stata richiesta) a pena di esclusione.
In disparte quanto precede, giova comunque evidenziare che:
a) lappendice di cui si discute è parte integrante della polizza fideiussoria allegata allofferta e originariamente documentata, a riscontro della nota di soccorso istruttorio;
b) fa espressamente riferimento alla polizza originaria (n. A……���….), sicché è innegabile la sua riferibilità ad essa polizza, di cui si limita ad estendere il periodo di validità;
c) quanto ai pretesi vizi dellautentica, si osserva che il notaio maltese (………..) ha attestato lautenticità della firma apposta dal procuratore (………….) in calce allappendice della polizza del 4.6.2020 (con la quale veniva prolungata la validità della stessa per il periodo di tempo richiesto dalla S.A.);
d) nel timbro apposto dal notaio rogante è riportato il luogo dellautentica (………);
e) il nome del notaio è indicato nella firma e in separata dizione leggibile;
f) il notaio ha rogato lautentica della firma apposta dal garante in calce al proprio passaporto, così dimostrando di aver identificato accuratamente il soggetto;
g) il notaio è regolarmente iscritto allordine dei Notai di Malta;
h) lautentica della sottoscrizione dellappendice di cauzione è stata effettivamente pure apostillata (cfr. doc. 8 della produzione di parte controinteressata; allegato 001: 7, appendice polizza con apostille).
Neppure può sostenersi che lautovincolo contenuto nel bando avrebbe determinato lobbligo per lAmministrazione di escludere la controinteressata per non avere questa documentato nei termini richiesti dal bando la fideiussione presentata.
Basti al riguardo considerare che leventuale mancata osservanza dellonere documentale richiesto non prevedeva, come sopra detto, lesclusione del concorrente, il che è sufficiente a respingere il motivo giacchè totalmente infondato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/03/2021 di Roberto Donati

