Nel respingere il ricorso avverso laggiudicazione, il Tar Piemonte si esprime sul motivo che contesta lillegittimità del cumulo tra lincarico di RUP, membro della Commissione e Presidente della stessa.
Il ricorso viene respinto, con Tar Piemonte, Sez. I, 10/ 03/2021, n. 258 che così si esprime sul cumulo di funzioni del RUP:
8. – La lamentata illegittimità del cumulo di funzioni – RUP, membro e Presidente della Commissione – in capo alling. …… non trova riscontro ad un puntuale esame dei parametri normativi e regolamentari invocati.
8.1. – In primis, valga osservare che le disposizioni dellart. 77, co. 4 e 8 non ostano al cumulo delle funzioni di RUP e Commissario/Presidente: per un verso, il comma 4 rinvia ad una valutazione da operarsi con riferimento alla singola procedura, escludendo implicitamente una preclusione automatica al cumulo, tanto che la giurisprudenza prevalente opina nel senso che leventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dellinterferenza sulle rispettive funzioni assegnate al dirigente ed alla Commissione – incompatibilità che nel caso di specie non pare in concreto profilarsi in alcun modo (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 05/12/2019, n.8333; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 24/08/2020, n.949; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/07/2019, n.3620); per laltro verso, il comma 8, laddove prevede che il Presidente della Commissione è individuato dalla Stazione appaltante tra i commissari sorteggiati postula la previa operatività, quale presupposto condizionante, dellalbo dei commissari istituito presso lANAC, la cui attuazione tuttavia risulta tuttora sospesa dallAutorità (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019), sicché non può prestarsi a fungere da paradigma normativo di legittimità della legittima composizione della Commissione, né del contestato cumulo di funzioni del Presidente della Commissione stessa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/03/2021 di Roberto Donati

