La Commissione impugna laggiudicazione evidenziando, tra i vari motivi di ricorso, come i Commissari di gara abbiano attribuito, per ogni concorrente e per quasi tutte le voci di valutazione, tutti lo stesso, identico coefficiente (e conseguente giudizio) valutativo.
A detta della ricorrente, la coincidenza dei giudizi dei commissari implicherebbe di per sé lillegittimità dellattribuzione del punteggio tecnico, che sarebbe il risultato di una decisione collegiale e non dellapporto valutativo di ogni singolo membro della commissione.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 01/ 03/ 2021, n. 541 respinge il ricorso :
La doglianza è priva di pregio, giacché, in assenza di prova diversa, la mera coincidenza dei giudizi individuali appare irrilevante, ben potendo la stessa essere la naturale conseguenza dellorientamento di ogni commissario.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa è pacifica; si vedano, in particolare, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 574/2021: «…come ha ben rilevato anche la sentenza impugnata, si deve tenere presente infatti il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito anche da questa Sezione, secondo cui le norme dellevidenza pubblica non sono poste formalisticamente a presidio di un pericolo astratto, ma del concreto e regolare svolgimento delle operazioni di gara, che possono essere contestate e annullate solo laddove il ricorrente offra almeno un principio di prova dal quale si desuma in via indiziaria che loperato della Commissione giudicatrice o abbia violato direttamente la legge o sia affetto da eccesso di potere in una delle sue figure sintomatiche. 5.6. Nel caso di specie tale principio non è stato offerto dallodierna appellante perché la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio, come ormai afferma la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non è ex se indice di illegittimità, per la stringente ragione che essa prova troppo (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428, Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 517), «non essendo nemmeno sufficientemente chiaro il punto di caduta di tale rilievo censoreo ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo» (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020, n. 5130)»; oltre a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1497/2021 e sez. III, sentenza n. 8295/2020, ed infine TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza n. 529/2020, per cui: «Non si può pertanto desumere, dal solo fatto che le valutazioni espresse da ciascuno dei commissari risultano omogenee, alcuna illegittimità delle stesse, né lomologazione dei punteggi costituisce, per il legislatore, e per il bando della gara in esame, un sintomo certo di illegittimità (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 2437/2019; cfr., C.d.S., Sez. VI, n. 1887/2019; Id., Sez. III, n. 3994/2017 e n. 2682/2019)».
Nel caso di specie lesponente si è limitata ad evidenziare lomogeneità dei giudizi, senza altro addurre o provare.
In conclusione, devono respingersi anche il terzo motivo e quindi lintero ricorso.
A cura di giurisprudenzappalti.it scritto da Roberto Donati 01/03/2021

