Dopo aver indetto la gara la stazione appaltante, attraverso unindagine di mercato, ha rilevato che il prezzo cui si sarebbe aggiudicata la procedura era superiore alle migliori quotazioni rivenienti da aggiudicazioni effettuate in ambito nazionale.
Per cui, richieste le giustificazioni allofferente, e ritenute le stesse tali da non giustificare il sovrapprezzo, ha fatto applicazione dellapposita clausola di salvaguardia inserita nella legge di gara, stabilendo di non aggiudicare.
In primo grado il ricorso avverso la delibera di non aggiudicazione era stato dichiarato inammissibile. Lappello, entrando nel merito, rigetta il ricorso di primo grado.
Così stabilisce Consiglio di Stato, Sez. III, 17/02/2021, n. 1455.
Per giurisprudenza pacifica, la revoca dellaggiudicazione provvisoria e di tutti gli atti di gara precedenti laggiudicazione definitiva, compreso il bando di gara, rientra nel potere discrezionale dellamministrazione, il cui esercizio prescinde dallapplicazione dellart. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1744/2020).
Anche questa Sezione, nella sentenza n. 4461/2019, ha in materia affermato che A differenza del potere di annullamento dufficio, che postula lillegittimità dellatto rimosso dufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate allart. 21 quinquies l. cit. (e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica), sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dellAmministrazione procedente. Con riferimento alla procedura di gara deve premettersi, in via generale, che mentre la revoca resta impraticabile dopo la stipula del contratto dappalto, dovendo utilizzarsi, in quella fase, il diverso strumento del recesso (come chiarito dallAdunanza Plenaria con la decisione in data 29 giugno 2014, n. 14), prima del perfezionamento del documento contrattuale, al contrario, laggiudicazione è pacificamente revocabile (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n. 2291).
Nel caso di specie la stazione appaltante ha esercitato il potere di autotutela ancor prima di procedere allaggiudicazione, in conseguenza della nuova valutazione dellinteresse pubblico indotta dalle ragioni che si sono richiamate, e che costituiscono la motivazione del provvedimento di revoca.
Tali ragioni integrano pienamente il paradigma normativo indicato dallart. 21-quinquies della legge n. 241/1990, dal momento che, per un verso, lamministrazione ha realizzato di avere indicato nella lex specialis delle specifiche tecniche erronee; e, par altro verso, ha riscontrato la possibilità di un risparmio di spesa dalla non aggiudicazione dellofferta.
In entrambi i casi si tratta di elementi che giustificano lesercizio dello jus poenitendi, avuto riguardo allinteresse dellamministrazione a stipulare alle migliori condizioni economiche e al fine di acquisire una fornitura ottimale, funzionale allinteresse pubblico che la procedura di gara deve soddisfare (sulla tutela dellinteresse finanziario dellamministrazione quale causa legittimante la revoca degli atti di gara, ex multis, Consiglio di Stato, III, sentenza n. 4809/2013).
Del resto, il mezzo in esame critica la stessa configurazione normativa del potere di autotutela (pag. 19 del ricorso in appello), e dunque si risolve in una censura di sistema.
Lappellante lamenta poi che la stazione appaltante ha omesso di ponderare i contrapposti interessi limitandosi ad affermare la non aggiudicazione del lotto n. 24 e 34 omettendo la benché minima motivazione a supporto di siffatta determinazione.
Laffermazione non è autorizzata dagli atti, dal momento che lamministrazione ha operato tale comparazione, attribuendo peraltro – legittimamente – prevalenza allinteresse pubblico, ed indicandone adeguatamente (e testualmente) le ragioni (dando conto delle difficoltà di giungere ad un corretto bilanciamento dei diversi interessi rappresentati dai concorrenti con quello dellAmministrazione volto a garantire i principi di par condicio e favor partecipationis).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/02/2021 di Roberto Donati

