Rinvio a giudizio per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro: nessun automatismo espulsivo!

Gen 27, 2021

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La ricorrente impugna laggiudicazione sostenendo, tra i vari motivi di ricorso, come la migliore offerta dovesse essere esclusa in forza del procedimento penale in corso a carico del suo procuratore.

Il procuratore, infatti, è stato rinviato a giudizio per un reato compiuto in violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (omicidio colposo in seguito alla morte di un operaio sul luogo di lavoro). Ma siamo alla fase del rinvio a giudizio, non cè alcuna condanna definitiva.

La relazione istruttoria della stazione appaltante ha argomentato in modo dettagliato sulla pendenza del rinvio a giudizio e sul fatto che lesistenza del procedimento penale non possa configurare, in concreto, un grave illecito professionale.

Tar Sardegna, Sez. II, 26/01/2021, n. 42 respinge il ricorso con le seguenti motivazioni:

E noto che spetta alla stazione appaltante, nellesercizio di ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali delloperatore economico, perché essa sola può fissare il punto di rottura dellaffidamento nel pregresso o futuro contraente.

Facciamo il punto della situazione.

In tema di dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara ai sensi dellart. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, occorre distinguere tra le dichiarazioni omesse, reticenti e false, rilevando che vè omessa dichiarazione quando loperatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale; vè dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nellottica dellaffidabilità del concorrente. Infine, la falsa dichiarazione consiste in una immutatio veri; ricorre, cioè, se loperatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.

La falsità di informazioni rese dalloperatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata alladozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti lammissione alla gara, la selezione delle offerte e laggiudicazione, è riconducibile allipotesi prevista dalla lettera c-bis) dellart. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; essa soggiace a un regime in forza del quale la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Il medesimo regime vale poi per lomissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nellambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sullintegrità ed affidabilità delloperatore economico.

Una volta che sia stata ravvisata una condotta dichiarativa a carattere omissivo, reticente o falso, ex art. 80, comma 5, lett. c-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 non rilevata dallamministrazione in corso di gara, il giudice non può statuire sic et simpliciter lesclusione del concorrente, ma deve rimettere piuttosto la relativa valutazione alla stazione appaltante.

Nelle gare di appalto, la valutazione sulla sussistenza di «gravi illeciti professionali» desumibili da «mezzi adeguati» compete allamministrazione, la quale è chiamata alluopo – in caso di illecito comunicativo – ad apprezzare senzaltro quella condotta dichiarativa (in termini di omissione, reticenza o mendacio) del concorrente; ma nel far ciò, non potrà esimersi dal soppesare nel merito i singoli, pregressi episodi, dei quali loperatore si è reso protagonista, e da essi dedurre, in via definitiva, la possibilità di riporre fiducia nelloperatore economico ove si renda aggiudicatario del contratto dappalto.

Nel caso di provvedimenti desclusione che si fondino su fatti oggetto di procedimento penale, gli elementi idonei a sorreggere il giudizio dinaffidabilità o non integrità dellimpresa possono anche essere desunti dallamministrazione da fatti penalmente rilevanti oggetto di appositi procedimenti. Ma a tale fine è necessario che lamministrazione individui con precisione quali siano le condotte esecutive rilevanti che hanno integrato gli estremi del grave errore professionale e determinato la interruzione del rapporto fiduciario.

Per poter apprezzare in chiave escludente la pregressa condotta oggetto di procedimento penale occorre che lamministrazione dia adeguato conto:

a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova;

b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine allapprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente (Consiglio di stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).

In definitiva, in base ai principi recentemente affermati dallAdunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 28 agosto 2020, n. 16), deve escludersi un automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo nel caso in cui siano state fornite, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sullesclusione, la selezione o laggiudicazione, oppure nel caso in cui siano state omesse le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Nelle suddette ipotesi è invece indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) dellart. 80, 5° comma [ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (T.a.r. Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2021 n. 62).

Non è superfluo rilevare che anche la giurisprudenza più risalente aveva già affermato che lomessa dichiarazione dei carichi pendenti non è causa di esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 726).

Nessun automatismo espulsivo, dunque, in base ad elementari principi di civiltà giuridica.

Lamministrazione ha condotto una adeguata istruttoria, ha motivato la propria decisione adeguatamente e non cè alcuna illegittimità da rilevare.

Il terzo motivo è infondato in fatto.

Lofferta economica è stata debitamente firmata in formato CADES (documenti 7 e 8 produzioni della controinteressata).

E noto che una firma digitale può essere apposta in modalità diverse: modalità CAdES e modalità PAdES. Resta che la firma digitale consiste sempre nella creazione di un file associato ad un documento, creato dal software di firma in base al documento da firmare e al certificato del firmatario.

Nel caso di una firma digitale apposta con modalità CAdES, il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. La busta, che contiene il documento e il file della firma, è un file con estensione .p7m. Tutti i file firmati digitalmente con modalità CAdES hanno una seconda estensione .p7m. (ciò che è avvenuto nel caso qui esaminato).

Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/01/2021 di Roberto Donati