In caso di procedura di appalto gestita tramite piattaforma informatica, la stazione appaltante deve adattare il disciplinare di gara alle peculiarità del rapporto che si viene a configurare fra operatore economico e stazione appaltante. Per fare questo avrà a disposizione un apposito «bando-tipo», nella forma in realtà di un disciplinare-tipo, dedicato alle sole gare gestite con piattaforme informatiche.
È quanto accadrà nelle prossime settimane, a valle della scelta dellAutorità nazionale anticorruzione di avviare una consultazione pubblica (che scadrà il prossimo 15 marzo 2021) per ladozione di un documento di riferimento per le stazioni appaltanti che gestiscono le gare, direttamente o indirettamente, in modalità telematica.
Il documento emesso ai sensi dellarticolo 71 del codice dei contratti pubblici, riguarda laggiudicazione di una procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa per importi al di sopra della soglie europea nel settore dei servizi e delle forniture e si caratterizza per il fatto che, prendendo come riferimento il vigente bando-tipo 1, inserisce su questo telaio una serie di previsioni tipizzate per gli appalti gestiti esclusivamente attraverso piattaforme informatiche.
Per questo lavoro lAnac aveva infatti rilevato come, a fronte della prescrizione che obbliga le amministrazioni a gestire le gare con sistemi telematici, «risulta che attualmente circa il 30% delle procedure di gara è gestito ancora in modalità cartacea», anche se rapidamente si dovrebbe arrivare ad una diffusione totale.
Lo schema-tipo serve quindi a evitare alle stazioni appaltanti di introdurre clausole derogatorie al bando-tipo 1 e ad applicare direttamente una specifica linea guida.
LAutorità in particolare ha provveduto allintroduzione di apposite clausole connesse allutilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento della gara e, dallaltro, ha proceduto alladeguamento di diversi istituti giuridici alle previsioni normative introdotte dai decreti legge n. 32/19 (sblocca cantieri) e 76/20 (semplificazioni).
Ad esempio si fa riferimento alla cosiddetta inversione procedimentale (prima la valutazione delle offerte e poi la verifica dei requisiti di ammissione alla gara, prorogata a tutto il 31 dicembre 2021), alla disciplina sulla nomina della commissione giudicatrice (senza ricorso allalbo Anac fino a tutto il 2021), a quella sullavvalimento, ma anche a quella sul subappalto (per la quale si dà indicazione alle stazioni appaltanti della possibilità di fissare un limite ma motivando adeguatamente la scelta sia rispetto alla peculiarità dellappalto sia alla situazione concreta, sul territorio, in cui viene calato lappalto.
Le norme del Disciplinare tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti appositamente indicate come «facoltative», per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa. Per le procedure indette dalle centrali di committenza il modello predisposto potrà essere utilizzato nei limiti di compatibilità con le specificità delloggetto delle diverse tipologie di appalto.
A cura di Italia Oggi numero 018 pag.14 del 23/01/2021 di Andrea Mascolini

