La pronuncia del Tar Sicilia, è riferita ad una gara cartacea, dunque ad una modalità di gestione degli appalti residuale. Essa comunque appare da segnalare in quanto ispirata dal principio della necessaria valutazione caso per caso sulleffettiva violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica.
Il divieto di commistione cioè non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto ed in riferimento alla verifica sostanziale di elementi idonei a condizionare la commissione di gara.
La ricorrente contesta sostanzialmente come la commissione abbia valutato in ununica seduta riservata le offerte tecniche e le offerte economiche con attribuzione dei relativi punteggi.
Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. II, 12/01/2021, n.71 respinge il ricorso.
La censura così come articolata è infondata giacché come documentato dal verbale n. 1 del 22 gennaio 2020, nella prima seduta pubblica è stata verificata lintegrità dei plichi e la regolarità della documentazione (offerta tecnica + offerta economica) presentata dalle quattro ditte concorrenti i cui rispettivi plichi sono stati siglati dal Presidente della commissione che ha, altresì, comunicato le modalità di custodia dei plichi in conformità alle esigenze sottese al citato principio a cui finalità è quella di consentire il riscontro e lufficiale acquisizione del contenuto dei plichi, in modo da consentire ai partecipanti alla gara di esser certi dellintegrità dei plichi e dellimmodificabilità e genuinità della documentazione prodotta da ciascun concorrente, anche contro manomissioni e alterazioni. Ne consegue che, anche per le ragioni esposte nel proseguo in ordine alla rigida predeterminazione dei criteri di valutazione contenuta nellart. 10 del capitolato (sia delle offerte tecniche, sia delle offerte economiche) e in mancanza di precise contestazioni in ordine a verosimili successive manomissione dei plichi, il motivo è infondato.
E altresì pacifico in atti che dopo la prima seduta pubblica la commissione, nella successiva seduta riservata dell11 febbraio 2020 (v. verbale n. 2) ha:
– formulato il prospetto comparativo dellofferta economica, per singola tipologia di prodotto offerto e in relazione al contributo annuo offerto in applicazione della formula di attribuzione del punteggio anchessa predeterminata dalla lex specialis;
– ha formulato il prospetto economico dellofferta tecnica in applicazione dei parametri valutativi prefissati da capitolato (tempo di intervento, possesso di certificazione ambientale, tracciabilità dei prodotti);
– sulla base dei predetti prospetti ha determinato il punteggio complessivo stilando la relativa graduatoria.
Ora, in linea di principio un tale modus operandi potrebbe astrattamente configurare una commistione delle fasi valutative, nonché la formale violazione del principio di segretezza dellofferta, almeno nellaccezione in cui è riferita alla conoscenza, da parte della commissione di gara, degli elementi economici dellofferta prima della valutazione dellofferta tecnica e, in tal senso, va precisato che, secondo giurisprudenza consolidata, lapplicazione del principio generale della par condicio comporta che le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, al fine di evitare che gli elementi di valutazione di carattere automatico relativi alla componente economica dellofferta possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali relativi alla componente tecnica.
Occorre, altresì, precisare che il citato principio di segretezza dellofferta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche e il conseguente divieto di commistione delle stesse, risponde allesigenza di evitare qualsiasi condizionamento, anche solo potenziale, del giudizio del seggio di gara consentendo allo stesso di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dellofferta basata solo sullelemento economico ed è funzionale ad assicurare lautonomia e imparzialità dellapprezzamento discrezionale dellofferta tecnica (cfr, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392).
Coerentemente con tale finalità, il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto (e non in astratto, come nel caso in esame) ed in riferimento alla verifica sostanziale (e non meramente formale) di elementi idonei a condizionare la commissione di gara (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2018, n. 5499 e 12 novembre 2015, n. 5181; Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1530).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, in ragione della rigida predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio sia allofferta tecnica, sia allofferta economica, era del tutto preclusa alcuna valutazione discrezionale con conseguente azzeramento del rischio di condizionamento dal dato economico, dato che la previsione di criteri valutativi per entrambe le offerte, con espressa previsione di formula per lattribuzione dei rispettivi punteggi, escludevano in radice alcun margine di valutazione discrezionale ( cfr. prospetti riepilogativi delle offerte dalle quali evince che la commissione si è limitata a verificare lesistenza di determinati elementi/requisiti fissati dal capitolato ed attribuire il rispettivo punteggio predeterminato).
Appare quindi evidente – attesa la mancanza di alcun elemento di valutazione/attribuzione di punteggio di carattere discrezionale attribuito al seggio di gara – come, nel caso di specie, la conoscenza dellofferta economica non sia stata, neppure potenzialmente, idonea a condizionare lesito della complessiva valutazione delle offerte.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/01/2021 di Roberto Donati

