L’annotazione nel Casellario ANAC deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Dic 23, 2020

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Il Tar Lazio annulla Deliberazione Anac in cui si dispone annotazione nel Casellario di unimpresa il cui rappresentante non aveva dichiarato una condanna per omicidio colposo a seguito di un incidente stradale, inflitta con sentenza di applicazione della pena su richiesta nel 1990 ( la sentenza aveva comportato la condanna a 6 mesi di reclusione, con i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena).

Nel corso del procedimento avviato dallANAC la ricorrente rappresentava che i fatti oggetto della menzione nel Casellario Giudiziario avevano ad oggetto fatti non idonei a incrinare il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto non incidenti sulla moralità professionale.

Ciononostante, con il provvedimento impugnato lANAC irrogava allimpresa la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 e disponeva liscrizione nel Casellario.

Tar Lazio, Roma, Sez. I, 22/12/2020 n. 13878, come detto, accoglie il ricorso dellimpresa ed annulla lannotazione ribadendo le posizioni della giurisprudenza :

3.1. Quanto ai vizi sostanziali, allapprofondimento che connota la fase di merito il Collegio non può che confermare quanto già rilevato in sede cautelare, circa la contraddittorietà intrinseca del provvedimento e lassenza di proporzionalità della sanzione quanto allannotazione della segnalazione nel Casellario.

Invero lANAC, pur avendo rilevato che la condanna era assai risalente nel tempo e che la stessa non aveva alcuna attinenza con lattività professionale, tanto da ascrivere alla ricorrente un profilo di colpa non grave in relazione allomissione contestata, ha poi disposto comunque lannotazione della notizia nel Casellario senza esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, linducevano a dare pubblicità allaccadimento.………………..

3.2. ……………..

Ne discende che limpugnata annotazione da una parte poggia su una non motivazione, dallaltra non è notizia utile, in quanto non risponde allo scopo precauzionale e informativo per il quale listituto dellannotazione nel Casellario è stato introdotto nellordinamento.

Infatti lANAC nulla ha detto circa lutilità di dare notizia di un diniego di nulla osta ad un subcontratto a causa di una falsa dichiarazione effettuata per mera trascuratezza, come ammesso dallAutorità, per di più relativamente ad un fatto (la condanna) totalmente superato dallintervenuta riabilitazione.

Non è superfluo ricordare che lannotazione nel Casellario informatico da parte dellANAC di notizie ritenute utili deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dellazione amministrativa; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660).

Inoltre deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera indolore nella vita dellimpresa, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dellimmagine sia sotto quello dellaggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

3.3. Ciò chiarito, nel caso di specie lannotazione impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre che immotivata, irragionevolmente punitiva e, dunque, sproporzionata.

Invero, la trascuratezza che lANAC ascrive alloperatore economico per non aver chiesto la riabilitazione sebbene i termini per tale richiesta fossero abbondantemente decorsi alla data della dichiarazione, è rilevo senzaltro sufficiente per irrogare la sanzione pecuniaria, la cui legittimità va, pertanto, confermata, ma non anche per disporre lannotazione nel Casellario di una notizia che non potrà più avere alcuna utilità al fine asseritamente perseguito dallANAC, ossia quello di rendere possibile alle Stazioni appaltanti lesercizio della discrezionalità amministrativa, ad esse devoluta dalla norma di riferimento, per la valutazione dellaffidabilità del contraente ai sensi dellart. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, dal momento che ling. Zzz comunque non dovrà più, in futuro, dichiarare quella condanna.

Ciò posto, in disparte la già rilevata non riferibilità della vicenda in esame a fattispecie di gravi illeciti professionali, non può trascurarsi che, al momento della adozione della delibera del 13 novembre 2019, lAutorità era ormai perfettamente edotta dellesistenza dellordinanza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019 che ha disposto la riabilitazione delling. Zzzz ; pertanto, in ossequio al principio di buona amministrazione, lANAC avrebbe dovuto e potuto annullare in autotutela lannotazione precedentemente disposta – opportunamente avvalendosi, peraltro, della modalità prescelta per la correzione dellerrore materiale, consistente nella integrale riscrittura della precedente delibera – ed evitare di disporre una annotazione nel Casellario decisamente priva di qualunque utilità.

Ciò avrebbe evitato linutile aggravio, per la ricorrente, di proporre motivi aggiunti.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso per motivi aggiunti deve essere parzialmente accolto e, per leffetto, la delibera ANAC del 13 novembre 2019 deve essere annullata

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22.12.2020  autore Roberto Donati