Il Tar Liguria evidenzia come occorra prestare molta attenzione, in fase di verifica dellofferta presunta anomala, alla quantificazione delle Spese Generali. Spese Generali che trovano il loro riferimento nellarticolo 32 comma 2 lettera b) [1] del DPR 207/2010 e nel medesimo articolo 32 al comma 4[2]( ancora vigente ).
Viene impugnata laggiudicazione evidenziando, tra vari motivi, come la stazione appaltante, in sede di verifica dellanomalia dellofferta, non avesse accertato la non congruità dellofferta derivante dallimporto esiguo delle spese generali, pari a solo il 2,80%.
Tar Liguria, Sez. I, 25/11/2020, n.841, accoglie il motivo di ricorso :
Lofferta della aggiudicataria ha evidenziato spese generali per un ammontare pari al 2,80 %.
Si tratta di un valore estremamente esiguo che si pone in contrasto con la previsione di cui allart. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10, che prevede limporto delle spese generali in una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori.
Tale norma, pur essendo derogabile, richiede, allorquando lo scostamento rispetto ai valori dalla stessa indicati sia particolarmente significativo, unadeguata indagine e giustificazione in sede di anomalia dellofferta.
Una simile indagine è mancata, onde la fondatezza del motivo.
Non persuadono, in proposito, le repliche delle controparti.
Si sostiene che lattendibilità dellofferta deve essere valuta nella sua globalità. Laffermazione è condivisibile, ma va precisata.
Nel caso in cui venga posta in discussione la remuneratività dellofferta, è sufficiente anche una sola voce che da sola renda lofferta non remunerativa per determinarne lanomalia.
Nella specie, ove lentità delle spese generali fosse eccedente limporto indicato in offerta per raggiungere i valori contemplati dallart. 32 d.p.r. 207/10, risulterebbe compromesso lutile dellappalto.
E evidente che sul punto sarebbe stata necessaria una puntuale verifica di anomalia.
Si eccepisce dalle controparti che le spese generali possono essere spalmate su più contratti, con la conseguenza di una loro possibile riduzione. La tesi non persuade.
Da un primo punto di vista, lart. 32, comma 4, d.p.r. 207/10 contempla una serie di spese che non possono essere tutte riferibili alla organizzazione dellappaltatore nel suo complesso, ma che afferiscono il singolo contratto.
Da altro punto di vista, la stessa aggiudicataria ha indicato nei propri bilanci un importo delle spese generali che si attesta intorno al 15% (doc ti nn. 22 e 23 prod. Ricorrente 22 ottobre 2020).
In conclusione, a fronte di questi dati la verifica di anomalia dellofferta avrebbe dovuto svolgere una puntuale analisi.
Laggiudicazione viene annullata. La stazione appaltante dovrà rinnovare il procedimento di verifica di anomalia dellofferta, esaminando i profili censurati dal Tar.
[1] Art.32 comma 2 :
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano dopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dellesecutore.
[2] Art. 32 comma 4.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dellesecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e limposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dellesecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per limpianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo dopera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dellorgano di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio o allemissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, listallazione e lesercizio delle attrezzature e dei mezzi dopera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per lufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio o allemissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 86, comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/11/2020 di Roberto Donati

