La determina a contrarre è un atto adottato dalle stazioni appaltanti prima dellavvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico, con il quale esse manifestano la propria volontà di stipulare il contratto.
Per questo motivo è da sempre considerato atto a rilevanza meramente interna: tuttavia, se così fosse, non si comprende il motivo della pubblicazione e conseguente pubblicità del documento: potremmo affermare senza timore, dunque, che la mancata ottemperanza o pubblicità della determina a contrarre possa avere risvolti negativi per lappaltatore?
Ebbene sì, come chiarisce in parte il T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, con la sentenza 12 novembre 2020, n. 720 .
In questa fattispecie il ricorrente contestava il tipo di procedimento utilizzato dalla stazione appaltante (procedura con confronto tra preventivi con affidamento diretto ex art.36 co.2 lett. B del codice dei contratti, o procedura negoziata ex art. 1 co.2 D.L 76/2020 ?) e soprattutto il fatto che la lettera di invito non contenesse il riferimento alle recenti norme applicabili nel periodo emergenziale e quindi non si dovesse applicare ex lege lesclusione automatica.
Il giudice ha confutato il ragionamento del ricorrente che contestava in toto il provvedimento di esclusione evidenziando che seppur la lettera di invito ribadisse in modo non del tutto appropriato il riferimento allart. 36 del Codice dei Contratti tuttavia, come sostenuto dall amministrazione, la lettera di invito richiamava esplicitamente la determinazione dirigenziale n.412/2020 (Determina a contrarre, ndr !)la quale ultima era visibile sulla parte del sito dellamministrazione dedicata allamministrazione trasparente;tale determinazione ,come visto, richiamava tanto il D.Lsg n.50/2016 quanto il D.L. 76/2020.
Autore: Redazione TuttoGare

