Il subentro fra società in corso di gara ( per cessione del ramo dazienda) è legittimo, ai sensi dellarticolo 106 del Codice.
Questo quanto ribadito da Tar Sardegna, Sez. II, 19/11/2020, n.636.
La ricorrente ha chiesto lesclusione dellaggiudicataria contestando il subentro (post conferimento e affitto di ramo dazienda), in quanto la Stazione Appaltante avrebbe omesso l istruttoria diretta a verificare il possesso in capo alla cessionaria dei requisiti prescritti dalla lex specialis, con violazione dellart. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tar Sardegna, Sez. II, 19/11/2020, n.636 respinge il ricorso.
LAmministrazione ha preso atto del subentro societario, che le è stato tempestivamente comunicato dalla nuova XXX spa, ed ha compiuto le verifiche necessarie per poter accertare se il nuovo soggetto subentrante (privatisticamente idoneo ,di diritto, a conservare la medesima posizione del cedente) avesse tutti i titoli e requisiti di partecipazione alla gara.
In particolare il subentro fra società, per cessione del ramo dazienda, è stato attuato ex art. 106 del Codice contratti (con subentro in corso di gara).
Lordinamento garantisce il subentro, in questo caso di XXX spa nella posizione del XXXX., originario offerente , con successione nella posizione del partecipante a gare pubbliche.
A seguito di (in questo caso duplice titolo) conferimento ed affitto di ramo dazienda.……………
Per quanto concerne liscrizione allAlbo dei Gestori Ambientali di XXX spa il XXXX ha chiesto la voltura a favore di XXX spa; domanda che è stata accolta il 26.2.2020 (doc. 8), in attesa del futuro formale rilascio del provvedimento.
La tesi della decorrenza dellefficacia in capo alla nuova società (dal 21.4 al 9.2.2021) non è condivisibile in quanto il regime transitorio, disciplinato dallart. 18 comma 5° del DM istitutivo dellAlbo, dispone che le imprese possono continuare ad operare fino alla delibera di variazione della richiesta.
E ciò risulta dalla visura del 26.3.2020 della società XXX spa.
Dunque la controinteressata XXX spa è qualificabile come soggetto subentrante a tutti gli effetti, idoneo alla stipula ed allesecuzione del contratto dappalto globale, ………..
La comunicazione alla Stazione appaltante dellavvenuta ristrutturazione societaria è stata tempestiva (ancor prima della sua decorrenza iniziale).
LAmministrazione, a seguito delle richieste del 29 aprile, 12 e 16 giugno 2020, ha potuto espletare il controllo dei requisiti necessari in capo alla nuova società. ………..
In sostanza il possesso dei requisiti e condizioni di partecipazione del subentrante sono state adeguatamente vagliate dallAmministrazione, sulla base della documentazione fornita.
Il servizio è stato assegnato, in via durgenza, a XXX spa e laffidamento del servizio globale è poi avvenuto, in via definitiva, in forza di idonei titoli (compresi DGUE), con continuità nel possesso dei requisiti di gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/11/2020 di Roberto Donati

