Parte ricorrente, lamenta una serie di presunti inadempimenti dellaggiudicatario che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre lamministrazione a dichiarare la decadenza dellaggiudicazione ovvero a risolvere il contratto.
Secondo Tar Lazio, sez II, 11 novembre 2020, n. 11627 il ricorrente, così facendo, pretenderebbe di sindacare la futura fase esecutiva del contratto e di sostituirsi allamministrazione nella valutazione dellesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul concessionario.
Ma soprattutto, i rilievi effettuati dal consorzio ricorrente non tengono conto del fatto che il contratto di concessione non è stato ancora stipulato e che il servizio viene svolto in via durgenza, per giunta in un contesto del tutto peculiare come quello della pandemia da Covid 19 che notoriamente ha contribuito a rallentare sia gli adempimenti amministrativi che le attività materiali.
Le specifiche contestazioni mosse in relazione alla fase esecutiva del contratto non sono, pertanto, ad oggi attuali e laddove dovessero divenirlo a seguito della stipula del contratto, le stesse rientrerebbero con ogni probabilità nella sfera di cognizione del giudice ordinario.
Se è vero, infatti, che lesecuzione anticipata del contratto è idonea a far sorgere gli obblighi contrattuali inerenti lo svolgimento del servizio, è anche vero che trattandosi di una consegna in via durgenza lamministrazione, nella sua veste di contraente, è legittimata, nellesercizio della propria autonomia negoziale, a valutare lesatto adempimento delle suddette obbligazioni secondo correttezza e buona fede tenendo conto della situazione contingente e rinviando determinate verifiche al momento della sottoscrizione del contratto.
A conferma di quanto rilevato sopra, si evidenzia che dove lamministrazione ha inteso anticipare talune obbligazioni contrattuali previste dalla convenzione al momento dellesecuzione anticipata lo ha espressamente stabilito nello schema di convenzione. Si rileva, infatti, che lart. 11 dello schema di convenzione, prevede, infatti, che la garanzia debba essere prodotta in caso di consegna ad urgenza al momento della sottoscrizione del relativo processo verbale.
Il Collegio ritiene che, tutte le censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti, relative a presunti inadempimenti dellaggiudicatario sono allo stato infondate in quanto dedotte in un momento precedente la sottoscrizione del contratto, in una situazione in cui il servizio viene svolto in via durgenza con i limiti intrinseci connessi allesecuzione anticipata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/11/2020 di Elvis Cavalleri

