Un consorzio di cooperative sociali viene escluso da una procedura di gara per laffidamento del Servizio di Cure Domiciliari, di I e II livello, in quanto le consorziate indicate per lesecuzione non erano accreditate ex art. 8-quater della L. 30 dicembre 1992, n. 502, forma di autorizzazione questa posseduta dal solo consorzio.
Avverso lesclusione il consorzio propone ricorso, in quanto ritiene dimostrato il possesso del requisito speciale dellaccreditamento in capo al Consorzio – in tesi unico interlocutore della stazione appaltante, in quanto rientrante nella tipologia di cui allart. 47, secondo comma, lett. b) D.lgs. 50/2016. Per tale ragione nessuna ulteriore dimostrazione al riguardo poteva essere legittimamente pretesa dalle S.A. in capo alle cooperative indicate per lesecuzione del servizio.
Tar Campania, V, 21 settembre 2020, n. 3945 respinge il ricorso, in quanto
laccreditamento costituisce un requisito soggettivo relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dellart. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 – imposto dalla speciale e cogente normativa vigente in subiecta materia, che integra in parte qua la disciplina del codice degli appalti – e che costituisce titolo autorizzatorio per lesercizio dellattività, sì che esso si pone a monte dellattività di erogazione di servizi sanitari, pacificamente rientrando nellambito dei prerequisiti di partecipazione e non di esecuzione (in termini, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 novembre 2018, n. 6617). In guisa che laccreditamento deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti alla effettiva esecuzione dellappalto, quale che sia la forma giuridica dellaggregazione prescelta dalle imprese partecipanti.
Si rinvia per il resto al testo integrale dellinteressante pronuncia.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 21.09.2020 a cura di Elvis Cavalieri

