Il Tar Toscana ribadisce la possibilità, a determinate condizioni, di una partecipazione congiunta alla medesima gara del Consorzio stabile e di unimpresa facente parte del Consorzio che non risulti espressamente indicata come esecutrice dellappalto.
Lo fa ribadendo lorientamento giurisprudenziale espresso da Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865.
A fronte del ricorso avverso laggiudicazione, Tar Toscana, Sez. I, 10/ 09/ 2020, n. 1037, oltre a respingere limpugnazione dellattestazione SOA, afferma come non possa trovare accoglimento
la prospettazione subordinata della ricorrente che tende a desumere da fatto che il Consorzio xxxxx si sia giovato dei requisito della ricorrente ai fini dellautonomo riconoscimento dellattestazione SOA con riferimento alla OS32 una violazione della previsione di cui allart. 80, 5° comma lett. m) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dellorientamento giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato, con riferimento ai cd. consorzi stabili, come <> (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865) del Consorzio stabile e di unimpresa facente parte del Consorzio e che non risulti espressamente indicata come esecutrice dellappalto (ovvero proprio la fattispecie che ci occupa).
Il ricorso viene respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/09/2020 di Roberto Donati

