TARI non pagata per importo superiore ad € 5.000. Esclusione!

Lug 14, 2020

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Impresa viene esclusa per irregolarità fiscale derivante dal mancato pagamento di tributo locale ( TARI 2013) per un importo superiore ad € 5.000,00.

Nota bene: la certificazione sulla regolarità fiscale acquisita dalla stazione appaltante tramite AVCPASS non segnalava alcuna pendenza.

Ricorre avverso lesclusione sostenendone lillegittimità dellesclusione in quanto lirregolarità fiscale accertata a suo carico riguarderebbe un tributo locale (TARI 2013) a suo dire escluso dallambito di applicazione dellart. 80 co. 4 d. lgs. n. 50/16 . Inoltre si tratterrebbe di un tributo non definitivamente accertato, non essendovi prova sufficiente dellavviso di accertamento.

Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731 respinge il ricorso con le seguenti motivazioni:

2.3. Allevidenza, il legislatore non distingue tra tributi nazionali e tributi locali, sicché anche la violazione della normativa dettata in tema di fiscalità locale rileva ai fini dellesclusione del concorrente dalla gara. La qual cosa è del tutto logica, se si considera che anche il mancato pagamento di tributi locali di importo superiore ad € 5.000 genera allarme sociale nei confronti delloperatore economico, determinando a suo carico il sorgere di un giudizio negativo in ordine alla sua serietà e solidità finanziaria.

Né rileva la certificazione di cui allart. 86 co. 2 CAP, posto che la comunicazione fornita dallAgenzia delle Entrate tramite il sistema AVCPass non comprende i tributi locali, sicché resta fermo il potere-dovere delle stazioni appaltanti di verificare comunque la regolarità fiscale delloperatore partecipante alla gara.

Dopo aver evidenziato che lavviso di accertamento ( del 2016 ) ingiungeva alla ricorrente il pagamento della TARI per un importo superiore a 5.000,00 €, il Tar evidenzia che , non essendo tale avviso di accertamento – di cui la ricorrente ha avuto legale scienza, come emerge dalla sigla apposta sul lato della ricezione del plico – stato impugnato, esso è divenuto definitivo, integrando così la causa di esclusione dalla gara di cui al cennato art. 80 co. 4 CAP. Né rileva il pagamento effettuato dalla ricorrente, essendo lo stesso intervenuto soltanto successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, e quindi al di fuori del margine temporale dettato dallart. 80 co. 4 CAP.

Alla stessa stregua, non rilevano i pagamenti relativi alle ulteriori annualità del tributo, non essendo tale situazione contemplata dalla più volte cennata previsione di cui allart. 80 co. 4 CAP.

Il ricorso avverso lesclusione viene respinto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/07/2020 di Roberto Donati