I fatti agitati innanzi al Collegio di primo grado riguardano la mancata produzione, ad opera dellaggiudicatario del computo metrico non estimativo in uno allofferta tecnica in contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara (Lofferta tecnica, inoltre: … a2) ove necessario, deve essere corredata da un computo metrico (non estimativo) senza lindicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese lofferta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto definitivo, con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto definitivo; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con il progetto posto a base di gara e deve dare atto, con la pertinente descrizione: – delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente; – delle voci aumentate nelle quantità o delle nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione).
A seguito di accesso agli atti, la ricorrente riscontrava tale carenza nellofferta dellaggiudicataria e se ne doleva innanzi al Collegio sostenendo che la disciplina di gara – assolutamente vincolante per la Stazione appaltante – avrebbe imposto in maniera inequivocabile la produzione, a pena di esclusione, del computo metrico non estimativo ove necessario, ovvero nellipotesi in cui le proposte migliorative avessero modificato alcuni aspetti del progetto definitivo posto a base di gara; nel caso di specie laggiudicatario avrebbe effettivamente proposto modifiche migliorative.
Il Collegio investito della decisione, dopo aver preliminarmente rimarcato che in linea generale, (…) le previsioni della lex specialis della gara costituiscono un vincolo per lAmministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione, sicché lamministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente leventuale esercizio del potere di autotutela.
e che
La stazione appaltante non conserva perciò alcun margine di discrezionalità nella concreta attuazione delle prescrizioni di gara, né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole eventualmente risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere allannullamento ex officio delle stesse (ex multis, Cons. Stato, VI, 21 gennaio 2015, n. 215; V, 22 marzo 2016, n. 1173; sez. III,13 gennaio 2016, n. 74) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8.5.2019, n. 2991).
Ha ritenuto evidente che il concorrente, laddove avesse proposto migliorie alla progettazione a base di gara (quindi ove necessario), sarebbe stato onerato della produzione del relativo computo metrico non estimativo (che costituisce parte integrante del contratto, come risulta evidente dallo schema di contratto allegato agli atti di gara) rispecchiante gli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto definitivo.
Tale prescrizione è stata violata dallaggiudicatario e di tanto non si è avveduta né la Commissione giudicatrice, né la Stazione appaltante.
In conclusione, in applicazione del principio dellautovincolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30.5.2016, n. 2272) e del disciplinare di gara, a fronte di una prescrizione tassativa e con formulazione chiara (sub I ove è prescritto a pena di esclusione lobbligo di corredare lofferta tecnica del richiamato computo metrico non estimativo) non vè dubbio che in capo alla Stazione appaltante sussistesse un obbligo conformativo relativamente allesclusione del concorrente (risultato, poi, aggiudicatario), con consequenziale illegittimità dellimpugnata aggiudicazione.
Tar Bari, sez. II, 25 maggio 2020, n. 741
A cura di appaltinforma.it del 28.05.2020 autore Alessandro Vetrano

