Il TAR Piemonte conferma il carattere fittizio del taglio delle ali nel procedimento di anomalia

Mag 18, 2020

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Oggetto del contendere è la questione se le offerte rientranti nel 10 % di maggiore o minore ribasso (cd. ali) debbano essere fittiziamente escluse solo ai fini del calcolo della soglia di anomalia oppure se il loro taglio debba rappresentare una definitiva fuoriuscita dal novero delle offerte valide per la gara.

Si rimanda a questo precedente articolo per aver contezza dei contrapposti orientamenti.

Il Tar Piemonte, sez. I, 14 maggio 2020, n. 286 conferma la propria tesi (cfr. questo articolo), e statuisce che laccantonamento debba essere fittizio.

La questione centrale dedotta nel presente giudizio concerne la natura fittizia oppure effettiva delloperazione comunemente denominata taglio delle ali, nellambito di una procedura di affidamento da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo.

Nel caso in esame, la stazione appaltante ha interpretato il taglio delle ali come esclusione effettiva dalla gara: in conseguenza, lofferta della Società ricorrente è stata esclusa in quanto, pur risultando inferiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo previsto dal comma 2-bis dellart. 97 del d.lgs. n. 50/2016, si collocava nellala superiore.

La gara è stata aggiudicata, quindi, allimpresa che aveva formulato lofferta prima graduata tra quelle non ricadenti nellala superiore.

Tale modus procedendi contrasta con la lettera a) del citato comma 2-bis che parla testualmente di offerte da accantonare.

Nella formulazione vigente, infatti, tale disposizione prevede che si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato allunità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nelleffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare.

Utilizzando (per due volte) lespressione da accantonare, il legislatore ha voluto chiarire che le offerte rientranti nelle ali non devono essere considerate nel computo della soglia di anomalia, ma sono ammesse alla gara.

Il taglio delle ali, pertanto, comporta il temporaneo accantonamento del 10% delle offerte di maggior ribasso e minor ribasso ai soli fini del computo della soglia di anomalia, non lesclusione effettiva di tali offerte marginali.

Equivale a dire che il meccanismo dellesclusione automatica riguarda le sole offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e non può trovare applicazione nei confronti delle offerte che, pur rientrando nellala superiore, sono inferiori alla soglia di anomalia.

Si tratta, peraltro, del principio già affermato dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza delloriginaria formulazione dellart. 97 del d.lgs. n. 50/2016 la quale aveva affermato in via interpretativa la natura solo virtuale delloperazione di taglio delle ali (Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 4803).

Occorre precisare, altresì, che la natura delloperazione non muta nel caso di una procedura sotto soglia, quando la lex specialis abbia previsto, come nel caso in esame, lesclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dellart. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.

Anche in questo caso, infatti, la previsione di esclusione automatica riguarda le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, non quelle che, pur collocandosi nelle ali, risultano inferiori alla soglia di anomalia.

Tanto precisato, si rileva come, nella procedura oggetto di disamina, lofferta della ricorrente risultava inferiore alla soglia di anomalia, per cui non poteva essere considerata automaticamente esclusa dalla procedura di gara.

Ne consegue, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte, laccoglimento del ricorso e, per leffetto, lannullamento dellimpugnato provvedimento di aggiudicazione della gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/05/2020 di Elvis Cavalleri