Unassociazione sportiva saggiudica una gara per la gestione dellimpianto per il gioco del calcio.
Di seguito alle elezioni amministrative il nuovo esecutivo, però, ha revocato latto di indirizzo adottato dal Commissario prefettizio, nominato per la prima fase post fusione tra i comuni coinvolti, e, previa deliberazione giuntale, si è proceduto determina del RUP allannullamento in autotutela dellaggiudicazione.
Lassociazione insorge avverso detti provvedimenti, ed il Tar Calabria, sez. I, 28 marzo 2020, n. 505 accoglie il ricorso.
deve condividersi largomentazione prospettata dalla ricorrente, la quale correttamente richiama il disposto di cui al terzo comma dellart. 31 del codice dei pubblici contratti e dellart. 107 del d.lgs 267/2000, sussistendo la riserva al Dirigente del settore – e non al R.U.P. – della competenza allemanazione degli atti a rilevanza esterna quando, come nel caso che occupa, assumano valenza decisoria. Del resto neppure può ipotizzarsi che la persona fisica nominata R.U.P. abbia agito in tale ultima veste dirigenziale atteso che, come pure comprovato dalla ricorrente associazione, la dirigenza ad interim dellUfficio Gare e Contratti è stata conferita dal Sindaco ad altra persona e confermata fino al 31/12/2019.
Ne deriva, per quanto sopra osservato, laccoglimento del ricorso e lannullamento della determina del 12.9.20193.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28.03.2020 -autore Elvis Cavalleri

