La transazione stipulata a seguito della risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento impedisce laccertamento giudiziale circa la legittimità o meno della risoluzione stessa, ma determina definitivamente il consolidamento del fatto storico costituito dalla risoluzione per inadempimento disposta dalla stazione appaltante, che richiede, ai sensi dellart. 1455 c.c., limportanza e quindi la gravità dellinadempimento. Tale circostanza (risoluzione contrattuale composta mediante transazione), integra comunque il presupposto del grave errore nellesecuzione della prestazione, rilevante ai sensi dellart. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06. E illegittima per sproporzionalità, lesclusione da una gara per grave errore professionale, fondata su una precedente risoluzione contrattuale ante triennio; ai fini della decorrenza di tale periodo rileva la data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale. Ai sensi dellart. 101, comma 1, cod. proc. amm., lappellante non può limitarsi a riproporre i motivi del ricorso di primo grado senza articolare puntuali censure avverso la sentenza gravata, tanto contrastando col generale principio della specificità dei motivi di appello che discende dal carattere impugnatorio del gravame. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 marzo 2020, n. 1605.
A cura di Quotidianogiuridico.it del 13.03.2020

