Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione: requisito inderogabile?

Feb 4, 2020

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Una mutua assicuratrice può partecipare ad una gara relativa allaffidamento di una polizza assicurativa?

Risposta negativa da Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 869.

E pacifico che la procedura oggetto di causa ha ad oggetto la stipulazione di una polizza assicurativa, da intendersi quale contratto aleatorio con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si assume il rischio di tenere indenni i beneficiari dal rischio assicurato.

In coerenza con il tipo di contratto posto in gara, il bando specifica le relative caratteristiche, quali le tipologie di prestazioni in relazione alle quali laggiudicatario si obbliga a rimborsare le spese sostenute dallassicurato, il massimale di copertura, ecc.

Tenuto conto delloggetto del contratto, non appare né illogico, né discriminatorio, prevedere tra i requisiti soggettivi di partecipazione liscrizione allAlbo delle imprese delle assicurazioni, posto che ciò corrisponde a quanto prescritto dalla stessa legge ai fini dellesercizio della specifica attività che viene in considerazione (per lappunto quella assicurativa, tramite la stipulazione di una polizza).

Come noto, le società di assicurazione sono soggette a un regime giuridico speciale, anche sotto il profilo dei controlli esterni ed interni, finalizzato a offrire le più ampie garanzie di solvibilità patrimoniale e di tutela degli interessi degli assicurati.

In base alle definizioni recate dallart. 1, d.lgs. 209/2005, lattività assicurativa è qualificata come lassunzione e la gestione dei rischi effettuata da unimpresa di assicurazione e limpresa di

assicurazione è indicata come la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive

comunitarie sullassicurazione diretta.

Lart. 11, comma 1, del d.lgs. 209/2005 prescrive inoltre che Lesercizio dellattività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati allarticolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.

La giurisprudenza, seppur in una fattispecie differente, a proposito della necessaria iscrizione ad un albo o registro, ha avuto modo di precisare che il requisito richiesto dalla stazione appaltante sarebbe sostanzialmente privo di significato, consentendo a qualsivoglia imprenditore di gestire il servizio indipendentemente dalla specifica professionalità posseduta, ciò che non si può ragionevolmente ammettere. Pertanto, considerato che il bando va letto ed interpretato alla stregua dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e che il requisito delliscrizione alla Camera di Commercio risponde allesigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, non vè dubbio come loggetto delliscrizione stessa debba essere congruente con quello dellappalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1874).

A questo proposito, deve ulteriormente precisarsi che, seppur i risultati pratici conseguibili tra polizza assicurativa ed assicurazione tramite una mutua assicuratrice possano essere in gran parte assimilabili, i due schemi presentano profonde differenze giuridiche.

La disciplina delle mutue assicurazioni è contenuta principalmente nella legge n. 3818 del 1886, come modificata con lart. 23 del decreto legge n. 179 del 2012.

Ai sensi dellart. 1, comma 1, l. 3818/1886 tali società non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso lesclusiva erogazione in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di determinate attività.

Quindi, in generale, lo strumento della mutua assicurativa implica anche lassunzione della qualità di socio da parte dellassicurato: questi, pagando un contributo, ottiene contemporaneamente i due status di socio della mutua assicurativa e di assicurato (nel caso di specie lappellante ripetutamente si riferisce alla categoria dei soci ed al vincolo associativo che la caratterizza).

Viceversa, lo strumento della polizza assume una valenza prettamente sinallagmatica, senza implicare ladesione e lingresso in una compagine associativa.

7.3 – E noto che il modello di sicurezza sociale che si sta affermando nel nostro ordinamento include anche lapporto di servizi resi da soggetti privati, secondo una logica di mercato.

Lart. 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 1, afferma, in ordine alle finalità perseguite attraverso la costituzione dei fondi integrativi sanitari, che: Al fine di favorire lerogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare lerogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui allarticolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

Alla luce di tale tendenza, appare sicuramente auspicabile lampliamento di tale mercato ed il suo caratterizzarsi per una effettiva competizione tra i diversi soggetti che erogano i predetti servizi.

Tali considerazioni generali, tuttavia, si collocano sul piano delle politiche del diritto e delle linee di tendenza evolutive del mercato ma non valgono nel caso concreto ad inficiare la legittimità della scelta della stazione appaltante, non potendosi ritenere manifestamente irragionevole la volontà di avvalersi dello specifico strumento della polizza, stanti le evidenziate differenze che allo stato permangono tra i due strumenti in senso lato assicurativi.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/02/2020 – autore Elvis Cavalleri