Nuova bocciatura della Corte UE sui subappalti italiani

Feb 3, 2020

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La Corte, con la Sentenza n. C-395/12, storce di nuovo il naso sui subappalti italiani, ribadendo la contrarietà allesclusione in caso di carenze dei subaffidatari.

Nuova bocciatura della Corte UE sui subappalti italiani: la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione dellarticolo 57, paragrafo 4, e dellarticolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

A chiamare in causa la Corte Ue è stato il Tar Lazio. La sentenza riguarda un ricorso presentato da Tim contro lesclusione da una gara Consip bandita nel 2016.

Bocciatura Corte UE sui subappalti italiani: ecco il motivo

In primo luogo la Corte ha chiarito che il diritto dellUnione non impedisce che una normativa nazionale, possa prevedere lesclusione qualora a carico di uno dei subappaltatori o Imprese menzionati nellofferta venga constatato un motivo per farlo.

Tuttavia critica lautomatismo in questo processo, senza dare allimpresa la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di una violazione.

Infatti, secondo la Corte, la normativa italiana prevede in modo generale e astratto lesclusione automatica delloperatore economico, indipendentemente dalle circostanze in cui si è verificata tale violazione. E stabilisce dunque una presunzione assoluta secondo cui loperatore economico deve essere escluso per qualsiasi violazione imputabile ad uno dei suoi subappaltatori.

Questo accada senza che si lasci allamministrazione aggiudicatrice la facoltà di valutare, caso per caso, le particolari circostanze del caso di specie. E senza che alloperatore economico si dia la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di detta violazione.

In particolare, una normativa siffatta non permette allamministrazione aggiudicatrice di tenere conto, ai fini della valutazione della situazione, di una serie di fattori pertinenti, come:

  • i mezzi di cui loperatore economico che ha presentato lofferta disponeva per verificare lesistenza di una violazione in capo ai subappaltatori,
  • o la presenza di unindicazione, nella sua offerta, della propria capacità di eseguire lappalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione.

Date tali circostanze, una normativa nazionale che preveda una siffatta esclusione automatica delloperatore economico che ha presentato lofferta viola il principio di proporzionalità. Eccedendo così il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri.

A questo link il testo completo della Sentenza.

A cura di redazione lentepubblica.it del 03/02/2020