Il socio unico persona giuridica non deve rendere le dichiarazioni dell’art.80!

Nov 25, 2019

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Nellattesa che il legislatore raccolga l Atto di segnalazione n. 5 del 12 dicembre 2018, e chiarisca linterpretazione da dare alla locuzione del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio di cui allarticolo 80 comma 3 del Codice, il Consiglio di Stato ribadisce la propria posizione.

Lo fa respingendo appello articolato, tra i vari motivi, sulla censura della mancata dichiarazione sui requisiti generali del socio unico persona giuridica ( che evidentemente è anche socio di maggioranza) .

Così si esprime Consiglio di Stato, Sez. V, 20/ 11/ 2019, n. 7922 :

Sotto il primo profilo, non è dovuta la dichiarazione sulla mancanza di cause desclusione ex art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 da parte della XXX s.p.a. (e dei relativi rappresentanti) quale socio della mandataria XXX, trattandosi di socio unico persona giuridica, come tale non rimesso – secondo linterpretazione che il Collegio predilige – al relativo regime di cui allart. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4732, relativa allanaloga previsione di cui allart. 38, comma 1, lett. c, d. lgs. n. 163 del 2006).

Lo stesso è a dirsi per lassenza della dichiarazione del socio della società in accomandita semplice maggioritaria al 99% della mandante XXX.: lart. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 prescrive infatti il possesso dei requisiti generali in capo al «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci», socio che coincide nel caso in esame con la suddetta s.a.s., non già con il relativo socio, di cui peraltro lappellante non deduce neppure la titolarità di poteri rappresentativi.

In relazione al socio maggioritario XXX s.r.l. della consorziata designata da XXX per la prestazione del servizio (…. s.r.l.) lappellante deduce lillegittima ammissione a soccorso istruttorio della dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti generali in capo ai soggetti apicali.

Lassunto è tuttavia infondato, atteso che la mancanza delle dichiarazioni sui requisiti di cui allart. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 ben rientra fra le carenze soccorribili ex art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016, trattandosi dirregolarità essenziale correlata al documento di gara unico europeo, non afferente al contenuto dellofferta, e dunque ben passibile di sanatoria (su cui cfr. la documentazione, sub doc. 18 Comune).

Si ribadisce comunque che, come detto, la questione è ben lungi dallessere chiarita. LAtto di segnalazione di ANAC n. 5 del 12 dicembre 2018 è rimasto inascoltato, e lo sblocca cantieri si è limitato a precisare il numero dei soci (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro).

Vedremo levoluzione del problema…

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21.11.2019  autore Roberto Donati