Il TAR Bari, con la Sentenza del 10.10.2019 n. 1301, ha espresso il suo parere in merito allinappropriata acquisizione di informazioni con segreto industriale negli Appalti.
Inappropriata acquisizione di informazioni con segreto industriale negli Appalti. Il TAR si è espresso su un caso di possibile irregolarità nellaccesso agli atti di una gara pubblica.
Nel caso di specie, lofferta tecnica presentata nella gara sopra ricordata da parte della ditta era stata espressamente qualificata come documentazione riservata, sussistendo in proposito un interesse della menzionata ditta alla tutela del proprio know how industriale.
Rimarcava, in particolare, di essersi opposta allostensione di detta offerta tecnica, in quanto
i dispositivi offerti non si costruiscono secondo standard tecnici aperti e condivisi, ma sulla base di unattività di progettazione, come pure di ricerca e sviluppo, utilizzando hardware, software e tecnologie produttive ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi progettuali, degli standard qualitativi e delle performance tecnologiche richieste dal mercato&
Inappropriata acquisizione di informazioni con segreto industriale
Secondo il tribunale lacquisizione della documentazione tecnica della ditta controinteressata a fini di incremento della propria competitività concorrenziale ai danni di questultima costituisce un esercizio abusivo del diritto di accesso. In quanto mira ad una inappropriata acquisizione indiretta di informazioni, tanto che la medesima ricorrente non aveva autorizzato lEnte allostensione della documentazione tecnica di sua provenienza.
Peraltro, come è noto, i commi 5 e 6 dellart. 53 del Codice dei contratti pubblici rimarcano come laccesso
alle informazioni fornite nellambito dellofferta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dellofferente, segreti tecnici o commerciali
sia consentito esclusivamente
ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
A cura di LentePubblica.it del 21.10.2019
