Codice Appalti: obbligo mezzi di comunicazione elettronica, la nota ANCI

Ott 24, 2018

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Pubblicata la nota operativa Anci per lutilizzo obbligatorio, dal 18 aprile 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici. Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore lobbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nellambito delle procedure di gara.

Questa nota è molto importante, soprattutto per le piccole stazioni uniche appaltanti (Piccoli Comuni) che, non essendosi convenzionati con centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori che posseggono piattaforme telematiche e/o non avendo risorse per acquistare laccesso ad altre piattaforma presente sul mercato, sarebbero in grande difficoltà.
La nota, pur ribadendo che lutilizzo di piattaforme elettroniche risponde alladempimento di cui al 18 ottobre., offre una lettura sistematica delle norme, orientata – nelle more dellimplementazione del processo di digitalizzazione delle procedure di gara – a consentire lutilizzo, in deroga, dei tradizionali mezzi di comunicazione e scambio di informazioni.
Obbligo mezzi di comunicazione elettronica
Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore lobbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nellambito delle procedure di gara.
Tale obbligo – previsto dal comma 2 dellarticolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dallart. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio lutilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che lintegrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3).
Dunque, loggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni allinterno delle procedure di gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dellarticolo 40, comma 2, con quanto previsto dallarticolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dellarticolo 52, in particolare, chiarisce: In tutte le comunicazioni, gli scambi e larchiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che lintegrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

Fonte: ANCI  Associazione Nazionale Comuni Italiani del 24/10/2018