Il rapporto tra le Stazioni Uniche Appaltanti, Soggetti aggregatori qualificati e Centrali uniche di committenza secondo il Tar Lazio
Il Tar Lazio realizza una ricognizione sulla tematica dei soggetti aggregatori nel contesto degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori qualificati inseriti nellAnagrafe unica delle stazioni appaltanti
(Tar Lazio, sez. II quater, 24 maggio 2018 n. 5781)
Nel caso di specie, veniva contestata davanti al Tar romano la legittimità di una Centrale Unica di Committenza rispetto allindizione di una gara, in quanto la suddetta CUC non sarebbe stata dotata di idonea qualificazione.
LAnagrafe Unica delle stazioni appaltanti e lelenco dei soggetti aggregatori
Lart. 33-ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012, n. 221, aveva istituito lAnagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), presso lAVCP, obbligando le stazioni appaltanti a richiedere liscrizione ai sensi dellart. 62-bis d.lg. 7.03.2005, n. 82.
Lart. 9 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge 89/2014), commi 1 e 2, ha istituto, nellambito della predetta Anagrafe, un ulteriore elenco, quello dei « soggetti aggregatori », al quale sono iscritti di diritto Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ogni Regione e, previa valutazione del possesso di specifici requisiti individuati con DPCM (11.11.2014), anche « i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dellart. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 », fino ad un massimo di 35 soggetti. Il sistema è stato confermato anche dal nuovo Codice del 2016 che allart. 213, co. 16, ha affidato allANAC il compito di gestire tale elenco.
Gli acquisti dei comuni non capoluogo e gli altri soggetti aggregatori
Il medesimo art. 9 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) soprarichiamato, oltre ad istituire ai commi 1 e 2 lelenco dei Soggetti Accentratori, stabilendone il numero massimo (35 operatori), al successivo comma 4, modifica lallora vigente Codice, disponendo allart. 33, comma 3-bis, per i Comuni non capoluogo di provincia che essi procedono allacquisizione di lavori, beni e servizi nellambito delle unioni dei Comuni di cui allarticolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Il rapporto tra le Stazioni Uniche Appaltanti di cui allart. 13 della legge n. 136/2010 ed i Soggetti Aggregatori qualificati
Quindi da un lato vi è la previsione legale di un numero massimo di 35 soggetti aggregatori, dallaltro la perdurante esistenza di altre centrali di committenza, che possono continuare ad operare. Se da un lato la legislazione esterna al codice, quando prevede obblighi di ricorso a centrali di committenza, fa in genere riferimento a CONSIP, alle Centrali di Committenza regionali o alla nuova tipologia di Soggetti Aggregatori, prevista dal D.L. n. 66/14, dallaltro lato il Codice Appalti, per i Comuni non Capoluogo di Provincia, contempla la possibilità di avvalersi anche di centrali di committenza diverse.
Mentre i Soggetti Aggregatori sopraindicati sono Centrali di Committenza qualificate mediante liscrizione nellelenco predetto, la Centrale di Committenza costituita dai Comuni non Capoluogo è riconducibile alla Stazione Unica Appaltante di cui allart. 13 della legge n. 136/2010 (DPCM 30.6.2011) – che dà attuazione allart. 33 del Codice Appalti del 2006 – come chiarito dallANAC con Determinazione n. 3 del 25.2.2015 (nonché Determinazione n. 11 del 23.9.2015).
LAnac in quella sede ha chiarito il rapporto tra le Stazioni Uniche Appaltanti di cui allart. 13 della legge n. 136/2010 ed i Soggetti Aggregatori previsti dallart. 9 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), chiarendo che i due istituti hanno in comune la natura di centrale di committenza, alla quale, tuttavia, il Soggetto Aggregatore unisce unulteriore qualità, consistente nellabilitazione derivante dalla qualificazione conseguita ex lege o previa valutazione e iscrizione nellelenco ANAC.
A sostegno di tale impostazione la sentenza in commento richiamale riflessioni della dottrina, che ha evidenziato come anche il nuovo Codice, seppure senza farvi espresso riferimento, consenta ai Comuni non capoluogo di ricorrere alle SUA ex art. 13 (a condizione che siano iscritte nellAUSA e, in futuro, che conseguano la qualificazione richiesta alle stazioni appaltanti), in quanto costituiscono una species del genus della Centrale di Committenza.
Le centrali di committenza possono continuare ad operare fino allentrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
Il Tar Lazio conclude affermando che, come previsto dallart. 216, co. 10, del Codice, richiamato anche dallart. 38, co. 8, è sufficiente la mera iscrizione quale Centrale di Committenza nellAnagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, di cui allarticolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in legge n. 221/2012). Questa costituisce condizione necessaria e sufficiente per consentire ad un soggetto, quale la Comunità Montana/Cuc in parola, di operare come Centrale di Committenza almeno nel regime transitorio delineato dallart. 216, co. 10, del Codice, fino allentrata a regime del sistema di qualificazione di cui allart. 38 del Codice, come ribadito anche dalla Delibera ANAC n. 911 del 31.8.2016.
A cura di Giurdanella.it del 12/09/2018
