L’assenza delle dichiarazioni dell’ausiliaria nell’avvalimento

Set 12, 2018

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Lassunzione di responsabilità prevista nelle dichiarazioni dellausiliaria non può essere surrogata da dichiarazioni rese nel contratto di avvalimento

Il contratto di avvalimento assicura la serietà dellimpegno dellausiliaria nei confronti dellausiliata, ma non è sufficiente, indipendentemente dal tenore delle indicazioni in esso contenute, a garantire allo stesso modo, nei confronti della stazione appaltante, laffidabilità dellimpresa ausiliaria, la necessaria specificità dellavvalimento e lastensione dalla gara dellausiliaria. A tal fine sono richieste le apposite dichiarazioni dellausiliaria nei confronti dellamministrazione, per le quali sono richiesti specifici requisiti di forma e di sostanza.
Il Consiglio di Stato chiarisce lomissione delle dichiarazioni richieste dal codice appalti allausiliaria comporta linammissibilità dellavvalimento, con conseguente esclusione dellausiliata (Cons. Stato, 1 agosto 2018, n. 4765)
Il Collegio premette che listituto dellavvalimento, di derivazione comunitaria, consente che una impresa possa comprovare alla stazione appaltante il possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi per la partecipazione a una gara, facendo riferimento alla capacità di altro soggetto, che assume contrattualmente con la stessa una responsabilità solidale, impegnandosi nei confronti della stazione appaltante.
Ai sensi dellart. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, che ha contenuto corrispondente in sostanza allart. 89 comma 1 del d.lgs 50/2018, per poter utilmente ricorrere allavvalimento, limpresa partecipante ha lobbligo di produrre una puntuale documentazione.
In particolare,

  • una dichiarazione sottoscritta da parte dellimpresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questultima dei requisiti generali, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  • una dichiarazione sottoscritta dallimpresa ausiliaria con cui questultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dellappalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  • una dichiarazione sottoscritta dallimpresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
  • il concorrente allega, inoltre il contratto di avvalimento in virtù del quale limpresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dellappalto.

Il Collegio sottolinea che già da una prima lettura si comprende come una cosa sia la produzione delle tre autonome dichiarazioni da rendersi da parte dellimpresa ausiliaria, altra cosa la produzione del contratto di avvalimento.
In particolare è evidente come lassunzione di responsabilità prevista e regolata dalla norma nella forma della dichiarazione espressa nei confronti della stazione appaltante non possa essere surrogata da dichiarazioni rese nel contratto di avvalimento, che, esaurendo la loro portata vincolante con esclusivo riferimento al concorrente, sarebbero insuscettibili di essere azionate dalla stazione appaltante nelle varie forme previste dalla normativa applicabile.

In allegato Cons. Stato, 1 agosto 2018, n. 4765.

A cura di Giurdanella.it del 11/09/2018