Illeciti antitrust come cause di esclusione dalle gare, rinvio in CGE

Lug 2, 2018

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Il Tar Piemonte rinvia al CGE la questione dellinquadramento degli illeciti anticoncorrenziali come gravi errori professionali

Il Tar Piemonte rinvia alla Corte di Giustizia dellUnione Europea la questione dellesclusione di un operatore economico per un precedente illecito antitrust, che nel precedente codice appalti era stato inquadrato come grave errore professionale.
Secondo il Tar Piemonte, Sez. I, Ord. 21 giugno 2018, n. 770 (LINK) la situazione in vigenza del codice appalti del 2006, dove si sanciva limpossibilità, per le amministrazioni, di escludere un operatore sanzionato dallantitrust, è in contrasto con il diritto europeo.
Lordinanza trae origine dal ricorso di un operatore, che veniva escluso a causa di una precedente condotta restrittiva della concorrenza, sanzionata dal Antitrust. Tale condotta veniva intesa come errore professionale grave casi sensi dellart. 38 comma 1 lett. f del D.lgs. 163/2006.
La premessa dei giudici torinesi è che nellordinamento italiano, nelle gare dappalto disciplinate dal Decreto Legislativo n. 163/2006 la commissione di illeciti anticoncorrenziale non assume alcuna rilevanza perche non puo mai essere causa di esclusione da una gara dappalto, sia pure a seguito di valutazione discrezionale della amministrazione aggiudicatrice. Così infatti si è pronunciata il Consiglio di Stato in ripetute occasioni.
Tuttavia, ad avviso del Tar, tale non esclusione in caso di provvedimenti anticoncorrenziali è in contrasto con le direttive europee, che invece, a partire dalle previgenti 92/50/CEE e 2004/18/CE, sembrerebbero non riconoscere agli Stati membri il potere di non attribuire rilevanza giuridica a tutte o a talune di tali cause di esclusione ovvero di ridimensionare la portata applicativa di ciascuna di esse, in particolare con riferimento a condotte anticoncorrenziali
Secondo lOrdinanza il legislatore italiano non avrebbe potuto escludere, dalla sfera di applicazione dell errore grave di cui allart. 45 comma 2 lett. d) della Direttiva 2004/18/UE, la commissione di illeciti anticoncorrenziali. Ciò, in particolare, se e corretta laffermazione secondo cui lart. 57 della Direttiva 2014/24/UE non consente agli Stati membri di privare le amministrazioni aggiudicatrici del potere di applicare le cause di esclusione facoltative indicate allart. 57 comma 4, tra le quali ve anche la violazione delle norme sulla concorrenza, e se la Direttiva 2014/24/UE e espressione di principi gia immanenti anche nel passato diritto della Unione europea.

La questione del Tar Piemonte alla Corte di Giustizia

Alla luce del ragionamento sintetizzato sopra, il Tar Piemonte ha rimesso la seguente questione alla CGE:
Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia dellUnione Europea la questione se il combinato disposto da una parte degli artt. 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4, della Direttiva 2004/17/CE, e dellart. 45, paragrafo 2, lett. d), della Direttiva 2004/18/CE osti ad una previsione, come lart. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, che esclude dalla sfera di operatività del c.d. errore grave commesso da un operatore economico nellesercizio della propria attività professionale, i comportamenti integranti violazione delle norme sulla concorrenza accertati e sanzionati dalla Autorità nazionale antitrust con provvedimento confermato in sede giurisdizionale, in tal modo precludendo a priori alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente siffatte violazioni ai fini della eventuale, ma non obbligatoria, esclusione di tale operatore economico da una gara indetta per laffidamento di un appalto pubblico

A cura di Giurdanella.it del 02/07/2018