Il Consiglio di Stato con la pronuncia 1745/2018, si occupa di Gare dAppalto online e di ritardi nella partecipazione per lImpresa dovuti a software lento.
Dalla ricostruzione dettagliata delle operazioni di presentazione dellofferta per via telematica risultava inequivocabilmente che la trasmissione dellofferta era stata interrotta dal sistema telematico ricevente mentre era in corso la 3ª delle 4 fasi di trasmissione dellofferta: infatti alle ore 16:00 e 10 secondi era ancora in corso loperazione numero 3, allegazione del file PDF firmato.
Linterruzione automatica del caricamento del suddetto file sul portale aveva impedito alla concorrente di eseguire la 4ª e ultima operazione, consistente nel cliccare sul pulsante carica PDF firmato per completare il processo tramite il salvataggio e la trasmissione della busta telematica contenente lofferta economica; – il disciplinare di gara prevedeva che lofferta dovesse essere ricevuta – e non solo spedita- entro il termine stabilito, quindi lomessa trasmissione del file PDF firmato entro il termine stabilito aveva legittimamente impedito, qualora effettivamente il termine fosse stato superato nel corso delle operazioni di caricamento del file, la valida trasmissione dellofferta.
In una prospettiva generale, da un lato vi è lesigenza di imparzialità che vincola tutti i concorrenti a rispettare uno stesso termine, entro il quale procedere agli adempimenti: è infatti rimesso alla capacità delloperatore economico e alla sua responsabilità imprenditoriale, lutilizzo del tempo disponibile per predisporre e di inoltrare la documentazione richiesta per la gara (Consiglio di Stato 39 / 2017; Tar Napoli 5736 / 2017).
Solo in casi di sicura buona fede, è ammesso il «soccorso procedimentale» (articolo 6 legge 241 / 1990), in particolare se vi sono malfunzionamenti o rallentamenti nel sistema di presentazione delle domande (Tar Lazio 2272/2018, relativa un caso di progetti di ricerca industriale).
Ciò posto, la Sezione è dellavviso che il riferimento al giorno 15.6.2016 e alle ore 16.00, sia nel bando che nel disciplinare di gara, quale termine ultimo di presentazione delle offerte, debba essere inteso nel senso che le offerte che provengono oltre tale orario, e cioè dalle 16.00.01 in poi, sono tardive e quindi legittimamente non avrebbero potuto essere prese in considerazione dalla stazione appaltante.
In allegato il testo completo della Sentenza.
A cura di LentePubblica.it del 28/03/2018
