Il Tar, Milano, con la sentenza n. 323 del 3 febbraio 2018, si è pronunciato in tema di punteggio dellofferta economica e effetto appiattimento, ex articolo 95 del codice dei contratti pubblici.
Come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: nellambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nellassegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il punteggio minimo pari a zero allofferta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo allofferta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dellofferta.
A cura di ASFEL del 14/02/2018
