Il Tar, Firenze, con la sentenza n. 146 del 30 gennaio 2018, si è pronunciato sul limite del 30 per cento per il subappalto nel caso di contratti misti e cioè se vada riferita allimporto di ogni prestazione, ai sensi degli articoli 28 e 105 del codice dei contratti pubblici.
Nellaffidamento dei contratti misti il legislatore ha inteso impedire il legittimo ricorso allistituto del subappalto da parte di un operatore che sia privo dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalle pertinenti disposizioni, dovendosi escludere che ricorrano le medesime condizioni giustificative del subappalto necessario.
A cura di ASFEL del 06/02/2018
