Il Tar, Trento, con la sentenza n. 13 del 19 gennaio 2018, si è pronunciato in tema di principio dellanonimato nelle procedure di gara, ai sensi dellarticolo 32 del codice dei contratti pubblici.
Non è configurabile la violazione del principio dellanonimato nel caso in cui il codice alfanumerico (richiesto al precipuo fine di garantire lanonimato) indicato dal concorrente nella busta degli propri elaborati progettuali, e quello stampigliato sul plico e sulla busta della documentazione amministrativa contenente il progetto sia di una cifra in più, potendo tale cifra in più essere ricondotta ad un mero lapsus calami in cui è incorso il concorrente, e non ad un segno idoneo a consentirne, tanto meno intenzionalmente, lidentificazione e conseguentemente a ledere lesigenza dellanonimato.
A cura di ASFEL del 31/01/2018
