Il Tar, Napoli, con la sentenza n. 139 del 9 gennaio 2018, è intervenuto in tema di revoca dellaggiudicazione per mancanza della copertura finanziaria e sulleventuale risarcimento del danno, ai sensi dellarticolo 32 del codice dei contratti pubblici.
Per orientamento costante, la carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per disporre la revoca dellaffidamento di un appalto pubblico, anche allindomani della stipula di questultimo e, quindi, a fortiori lo è, allorquando il contratto non sia stato ancora concluso, posto che laggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dellofferta.
A cura di ASFEL del 17/01/2018
