Subappalto: discrepanze tra UE e Italia, rischio procedura di infrazione

Gen 12, 2018

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Sul subappalto Italia e Unione Europea non sono daccordo: ci sono difformità che paventano il rischio di una procedura di infrazione.

Il 2018 si apre con nuovi dubbi di compatibilità: a richiamare lattenzione dei giudici amministrativi, è questa volta la norma sul subappalto e, nello specifico, il limite quantitativo che il Legislatore nazionale ha imposto allappaltatore che voglia affidare a terzi lesecuzione di parte delle prestazioni.
Al riguardo, lart. 105 del nuovo Codice dispone al secondo comma che leventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, a differenza dellart. 118 del D.Lgs. 163/2006 che prevedeva tale tetto per la sola categoria prevalente. Una limitazione di analogo tenore non è, però, riscontrabile nella normativa europea di riferimento. Sul versante opposto, lUnione Europea ritiene che, per favorire la concorrenza, non dovrebbero esserci limiti alla quota di lavori da subappaltare. Il risultato è il rischio di una procedura di infrazione, ma il legislatore è convinto che la particolare situazione italiana abbia bisogno di limiti precisi.
In una lettera inviata allItalia dalla Commissione Ue nei mesi scorsi il nostro Paese veniva richiamato sul fatto che lintroduzione nel Codice appalti italiano di quello che appare come un divieto generale di subappaltare i contratti e la previsione di limiti quantitativi generali e astratti applicabili laddove il subappalto è consentito, sembrano in netto contrasto con le norme e la giurisprudenza Ue.
Secondo una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dellUnione europea, le limitazioni al subappalto sono irregolari in tutte le loro forme ed è quindi vietato imporre eventuali tetti. Nel nostro sistema, invece, a beneficio delle piccole e medie imprese, resta un limite massimo al subappalto pari al 30% del totale dellimporto mandato in gara.
Ancora, dunque, tanti interrogativi e troppe poche risposte.
Nel frattempo ricordiamo che, secondo il nuovo Codice degli Appalti, il subappalto è il contratto con il quale lappaltatore affida a terzi lesecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.
Leventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Laffidatario comunica alla stazione appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per lesecuzione dellappalto, il nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto, loggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Laffidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dellarticolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dellautorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, lautorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

A cura di lentepubblica.it del 09/01/2018