Il TAR Bolzano, con la Sentenza del 30.10.2017 n. 301, si è espresso sulle conseguenze relative alla Mancanza della Sottoscrizione Digitale dellOfferta Tecnica ed Economica.
In tema di appalti, nella previsione di cui allart. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006, si comminava lesclusione dalla gara nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellofferta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, escludendo in radice loperatività del soccorso istruttorio.
Il sopravvenuto art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 56/17), pur operando una sostanziale dequotazione delle irregolarità escluse dalla possibilità di sanatoria, ha lasciato invariata la portata invalidante del difetto di sottoscrizione dellofferta.
La mancata riproduzione della citazione esemplificativa del difetto di sottoscrizione, come causa paradigmatica di invalidità insanabile dellofferta, non ha modificato lessenza di detta irregolarità la quale si configura tuttora come essenziale, in quanto attinente ad un elemento costitutivo dellofferta, la cui assenza mantiene, quindi, intatta la sua portata ostativa alla possibilità di postuma regolarizzazione.
La mancanza della sottoscrizione inficia, pertanto, irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nellofferta, senza che sia necessaria, ai fini dellesclusione, una espressa previsione della legge di gara (in tal senso v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1425/2015, e Sez. V, n. 1195/2015),.
La sicura provenienza dellofferta poggia in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento che incorpora tale manifestazione di volontà, poiché con essa limpresa partecipante fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dellofferta come dichiarazione negoziale volta alla costituzione di un rapporto giuridico.
Quindi, il rimedio disciplinato attualmente dallart 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 ed il favor partecipationis cui lo stesso si ispira, vanno tuttora declinati con i principi della par condicio, dellimmodificabilità dellofferta e della perentorietà dei termini di presentazione, posti a garanzia della corretta esecuzione del servizio o, comunque, della certezza dei rapporti giuridici e degli impegni assunti.
A cura di LentePubblica del 14/11/2017
