La stazione appaltante è titolare di un margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti: ma in quali casi lavvalimento di questi è ammissibile?
Nelle gare pubbliche il ricorso allavvalimento è in linea di principio legittimo non ponendo la disciplina dellart. 89 del d.lgs. 50/2017 (e in precedenza dellart. 49 del d.lgs. nr. 163 del 2006) alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale (c.d. requisiti di idoneità morale) fissati dallo stesso decreto che non sono attinenti allimpresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire lobiettiva qualità delladempimento, riguardando invece la mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente – quindi non dellimpresa ma dellimprenditore – a partecipare alla gara dappalto e ad essere quindi contraente con la pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2012, nr. 5595; in termini, anche Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2011, nr. 6040).
Sulla scorta di tale premessa la giurisprudenza ha ritenuto che listituto dellavvalimento è consentito in via generale anche per integrare requisiti economico – finanziari o tecnici od organizzativi in presenza delliscrizione agli albi professionali ovvero il possesso di requisiti di iscrizione ad albi specialistici (T.A.R. Lazio, sez. I, 24 febbraio 2016 n. 2589; T.A.R. Liguria, sez. II, 20 febbraio 2013 n. 315, T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2012 n. 794).
A cura di LentePubblica del 13/11/2017
