Il Tar, Milano, con la sentenza n. 1861 del 25 settembre 2017, è intervenuto in tema di invarianza della soglia di anomalia, di ricalcolo e del relativo ambito di applicazione, ai sensi dellarticolo 95 del codice dei contratti pubblici.
La norma reitera quanto previsto dal previgente art. 38, comma 2 bis, del d.l. vo n. 163/2006, disciplina la cosiddetta invarianza della soglia di anomalia, introducendo la regola per cui la soglia calcolata in sede di gara resta insensibile ad eventuali successive modifiche della platea dei concorrenti determinatesi per effetto di decisioni giurisdizionali.
A cura di ASFEL del 19/10/2017
