Interdittiva Antimafia: blocco totale pagamenti e risarcimenti all’Impresa?

Set 8, 2017

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Linterdittiva antimafia ai danni di un impresa illegittimamente estromessa da un appalto blocca anche i risarcimenti del danno? Ecco la decisione del Consiglio di Stato.

La rilevanza e lattualità della controversia non è minimamente scalfita dalla risalenza nel tempo dellinformativa antimafia di cui si discute, adottata il 19 luglio 2013. Infatti nel corso delludienza di discussione le parti hanno confermato la attuale vigenza di quella misura interdittiva. Inoltre non può sottacersi che, secondo un ormai consolidato (e condiviso) principio, il comma 2 dellarticolo 86 del Codice delle leggi antimafia deve essere interpretato nel senso che il decorso del termine annuale non priva di validità (o di efficacia) linterdittiva, in quanto lamministrazione è tenuta ad emettere una informativa liberatoria nei confronti dellimpresa solo laddove sopraggiungano elementi nuovi, capaci di smentire o, comunque, di superare gli elementi che hanno giustificato lemissione del provvedimento interdittivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2016).
Nel caso in esame dagli atti di causa non emerge alcun elemento da cui dedurre leventuale superamento delle circostanze che avevano indotto la Prefettura ad adottare linformativa de qua, avendo le stesse parti ammesso nel corso delludienza di discussione, come accennato in precedenza, la perdurante vigenza di quellinformativa.
Sarà lAdunanza plenaria del Consiglio di Stato a dover chiarire se linterdittiva antimafia ai danni di un impresa illegittimamente estromessa da un appalto blocca anche il risarcimento del danno, accertato con sentenza passata in giudicato.
Mentre uninterpretazione di carattere letterale (compatibile con il carattere evidentemente afflittivo della disposizione in esame) condurrebbe ad escludere da questa sanzione il risarcimento del danno rispetto [ai] contributi, finanziamenti o mutui agevolati dallaltra parte uninterpretazione logico – sistematica (capace di valorizzare la funzione dalla norma e lobiettivo con essa perseguito di contrasto a fenomeni di criminalità su base associativa) dovrebbe condurre a ritenere che la locuzione altre erogazioni presenti piuttosto una valenza volta ad impedire nella sostanza lerogazione di qualunque utilità di fonte pubblica in favore dellimpresa in odore di condizionamento malavitoso, a prescindere dalla fonte e dal tipo di tale utilità.

A cura di lentepubblica.it del 05/09/2017