Indicazione Oneri di Sicurezza Aziendale, cosa accade se è omessa?

Ago 29, 2017

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Il TAR Roma, con la Sentenza del 20.07.2017 n. 8819, ha fornito indicazioni riguardo la mancata indicazione degli Oneri di Sicurezza Aziendali in una gara dappalto.

Secondo lAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 19 del 27.07.2016), lentrata in vigore del d.lgs. 50/2016 ha colmato la mancanza, nellordinamento nazionale, di una norma che in maniera chiara ed univoca prescrivesse espressamente la doverosità della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza; da qui, la conclusione secondo la quale per le gare bandite anteriormente allentrata in vigore della più recente disciplina, nelle ipotesi in cui lobbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale lofferta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, lesclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare lofferta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
Vero è che la previsione di cui allart. 83, comma 9, del dlgs 50/2016 esclude la esperibilità del soccorso istruttorio nei casi di irregolarità afferente allofferta economica: ma si tratta di irregolarità essenziali ovvero di quei medesimi elementi che introducono un elemento di incertezza sostanziale dellofferta, ai quali si riferisce la motivazione della sentenza nr. 19/2016 dellAdunanza Plenaria nella parte che si è dapprima riportata.
A diversamente ritenere – laddove cioè si concludesse circa la radicale non sanabilità della irregolarità formale dellofferta pure in assenza di contestazioni circa la sua congruità effettiva – si determinerebbe, per il tramite della sanzione dellesclusione, una conseguenza manifestamente sproporzionata rispetto alla ratio di tutela della previsione in esame (che si propone di assicurare, tramite la esternazione della percentuale dei costi di sicurezza interni, la vincolatività di essi per loperatore economico ed al contempo la possibilità di valutarne la congruenza prima dellaggiudicazione dellappalto); si tratterebbe di una applicazione del principio funzionale solamente alla introduzione di meri formalismi nel procedimento di gara, del tutto inidonei ad assicurare la verifica della sussistenza di effettive ricadute concrete sullo svolgimento del confronto concorrenziale, sulla par condicio dei concorrenti, nonché sulleffettività e regolarità del giudizio circa la migliore offerta cui aggiudicare lincanto.

A cura di LentePubblica del 22/08/2017